Il vizio di omesso esame non censura mere carenze motivazionali (Cass. civ. Sez. 1 n. 12771 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. ad opera dell’art. 54, D.L. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al c.d. “minimo costituzionale“, essendo denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile. È invece esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Il giudice non è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente che esponga concisamente le ragioni della decisione, con implicito rigetto delle argomentazioni incompatibili. È inammissibile il motivo di omesso esame di un fatto decisivo quando il giudizio di appello sia stato instaurato dopo il 12 settembre 2012, in virtù dello sbarramento di cui all’art. 360, penultimo comma, c.p.c., che preclude la deduzione del vizio se la decisione impugnata non si è distaccata dal ragionamento del primo giudice. Detto motivo non può, comunque, censurare l’omessa pronuncia su questioni o argomentazioni, dovendo riferirsi a un preciso accadimento storico-naturalistico.
Il Fatto
Il ricorrente aveva depositato la domanda di registrazione del marchio figurativo SKYLIMIT per servizi delle classi 35 e 39. A seguito dell’opposizione proposta dalla società titolare dei marchi anteriori SKY, l’UIBM aveva respinto la domanda ritenendo sussistente, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. d), C.P.I., il rischio di confusione con il marchio anteriore, dotato di carattere distintivo accresciuto per la sua rinomanza.
La Commissione dei Ricorsi aveva rigettato il ricorso, confermando la fondatezza dell’opposizione. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sul mancato esame delle doglianze relative alla mancata ammissione della prova d’uso del marchio anteriore, richiesta ritenuta inammissibile per il mancato decorso del quinquennio dalla registrazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, rubricati rispettivamente ai sensi dell’art. 360, n. 4), c.p.c. per nullità della decisione ex art. 132, n. 4), c.p.c. e dell’art. 360, n. 5), c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito il costante principio per cui, dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione deducibile in cassazione è circoscritto al c.d. “minimo costituzionale“. Nel caso di specie, la motivazione della Commissione esponeva il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma completo, univoco e comprensibile, sicché le censure del ricorrente si sostanziavano in una critica del merito della decisione non più deducibile come vizio di motivazione.
In relazione al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità sotto tre profili concorrenti. In primo luogo, essendo il giudizio di appello stato instaurato dopo il 12 settembre 2012, operava lo sbarramento dell’art. 360, penultimo comma, c.p.c., perché la decisione impugnata non si era distaccata dal ragionamento del primo giudice. In secondo luogo, il vizio di omesso esame doveva intendersi riferito a un preciso accadimento storico-naturalistico e non a questioni o argomentazioni, come invece oggetto della censura. Da ultimo, il ricorrente aveva omesso di confrontarsi con la ratio della decisione impugnata, fondata sull’argomento formale del mancato decorso del quinquennio dalla registrazione del marchio anteriore.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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