Il recesso di un socio non estingue il suo diritto agli utili né lo esonera dall’onere di contestare il rendiconto (Cass. civ. Sez. 1 n. 9218 del 12.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società di persone, la mancata specifica contestazione del rendiconto dell’amministratore da parte del socio non ne determina l’approvazione ai sensi dell’art. 264 c.p.c. quando la documentazione prodotta sia stata ritenuta dal giudice di merito inidonea a soddisfare l’obbligo di rendiconto, con conseguente necessità di procedere alla ricostruzione contabile tramite consulenza tecnica. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo ove il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte, disattenda prove legali o recepisca senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione, non già quando la censura miri a una rivalutazione del merito. Il ricorso incidentale proposto oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis, è inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., dichiarato l’inammissibilità del ricorso principale.
Il Fatto
Un socio, receduto dalla società in nome collettivo, aveva convenuto in giudizio l’amministratore per sentirne accertare la responsabilità in ordine alla mancata redazione dei bilanci e per ottenere la distribuzione degli utili. L’amministratore aveva proposto domanda riconvenzionale per il ripianamento pro quota delle perdite, assumendo che il recesso fosse dipeso dalla richiesta di copertura delle passività sociali.
Nel corso del giudizio erano decedute entrambe le parti originarie, con conseguente riassunzione del processo da parte degli eredi del socio receduto nei confronti dell’amministratore e dei suoi figli, ai quali erano state donate le quote. Il Tribunale aveva condannato l’amministratore al pagamento degli utili, e la Corte d’appello, con sentenza definitiva, aveva accolto la domanda degli eredi di riconoscimento del maggior danno, rigettando le eccezioni dell’amministratore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso principale, dichiarandolo inammissibile. In riferimento al primo motivo, incentrato sull’art. 264 c.p.c. e sulla mancata contestazione del rendiconto, la S.C. ha rilevato che il ricorrente non si era confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto il motivo d’appello generico rispetto alla decisione del Tribunale, che aveva giudicato la documentazione prodotta inidonea e aveva disposto una CTU contabile.
Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è una porta per una rivalutazione del merito. Tale vizio ricorre solo nei casi tassativi di errore del giudice nell’utilizzo delle prove, mentre la valutazione delle risultanze probatorie è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il rispetto del paradigma del vizio motivazionale di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che richiede l’indicazione del fatto storico decisivo e discusso.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto la censura mirava a una rinnovata valutazione del merito, non a denunciare un’erronea interpretazione di legge. L’invocazione della violazione dell’art. 342 c.p.c. è stata ritenuta apodittica, non essendo stata dimostrata un’erronea ricognizione della fattispecie astratta da parte del giudice di merito.
Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace per tardività. La sentenza d’appello, pubblicata il 7.2.2020 e non notificata, in un giudizio iniziato prima del 4.7.2009, era soggetta al termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., scaduto il 12.5.2021, mentre il ricorso incidentale era stato notificato solo il 7.6.2021. La S.C. ha precisato che la dichiarazione di inefficacia opera ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., esimendo dall’esame delle censure, comunque inammissibili perché nuove e volte a contestare una motivazione non apparente.
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Nota della Redazione
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