Grave illecito professionale: valutazione discrezionale della stazione appaltante anche dopo il d.lgs. n. 36/2023 (TAR Sardegna n. 575 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annotazione nella sezione B del Casellario informatico Anac ha mera valenza di pubblicità notizia e non implica una valutazione di gravità del fatto suscettibile di imporsi alla stazione appaltante, né determina alcun automatismo espulsivo. Spetta alla stazione appaltante apprezzare, con valutazione ampiamente discrezionale, se una pregressa risoluzione contrattuale per inadempimento integri un grave illecito professionale, anche alla luce del principio della fiducia di cui all’art. 2 d.lgs. n. 36/2023. L’ammissione alla gara, senza motivazione, implica un implicito giudizio di non rilevanza della vicenda, mentre è il provvedimento di esclusione a richiedere un particolare onere motivazionale.
Il Fatto
Una società, classificatasi terza nella procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro per il servizio vitto negli istituti penitenziari della Sardegna, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 14, censurando la mancata esclusione della prima e della seconda graduata. La ricorrente ha dedotto l’utilizzo da parte delle controinteressate di un CCNL non equivalente a quello indicato nel disciplinare e la mancata valutazione, da parte della stazione appaltante, del grave illecito professionale in cui la seconda graduata sarebbe incorsa per una risoluzione contrattuale, iscritta nel Casellario Anac.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato prioritariamente le censure rivolte alla seconda graduata, rilevando l’infondatezza della doglianza relativa all’omessa valutazione del grave illecito professionale. L’annotazione nella sezione B del Casellario Anac ha valore di pubblicità notizia: l’Autorità non svolge una funzione di filtro sulla gravità dei fatti, che resta rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante. Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023, il principio della fiducia valorizza l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, imponendo una rilettura della disciplina che perimetra l’esercizio del potere secondo i limiti dell’art. 98 del codice.
Quanto all’onere motivazionale, il Collegio ha escluso che l’ammissione alla gara debba essere motivata: la stazione appaltante che non ritenga la vicenda idonea a inficiare l’affidabilità non è tenuta a dare conto delle ragioni, potendo esse desumersi per facta concludentia dall’ammissione stessa. Diversamente, è il provvedimento di esclusione a richiedere una motivazione puntuale.
In relazione alla censura sul CCNL, la Corte ha accertato la presenza della dichiarazione di equivalenza nella domanda di partecipazione di entrambe le controinteressate e la verifica dell’equipollenza nel verbale del 28 ottobre 2025. La valutazione di equivalenza e di congruità dell’offerta è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, e deve essere globale e sintetica, non parcellizzata su singole voci di costo.
Quanto al punteggio premiale per i prodotti ittici certificati, il Tribunale ha chiarito che la lex specialis individuava una qualità del prodotto, non un requisito di qualificazione dell’operatore: la certificazione attiene ai criteri di valutazione dell’offerta, momento distinto dalla verifica dei requisiti. Infine, il Collegio ha rigettato il motivo sull’appiattimento della valutazione tecnica, rilevando che i giudizi espressi, pur identici, ricalcavano gli elementi del disciplinare e che l’uniformità dei punteggi può dipendere dall’elevata specializzazione degli operatori in un servizio standardizzato. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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