Nuovi documenti ammissibili in appello tributario senza preclusioni (Cass. civ. Sez. V n. 14745 del 01.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in grado di appello è ammessa senza le preclusioni proprie del rito civile, trovando applicazione l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 in forza del principio di specialità di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Non opera, pertanto, la preclusione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge n. 69 del 2009, potendo le parti produrre liberamente documenti anche se preesistenti al giudizio di primo grado e financo se in quel grado la parte era rimasta contumace. Il regime di ammissibilità vale anche per il deposito in appello dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera invece la preclusione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992. È escluso ogni vulnus all’art. 24 Cost., non godendo il doppio grado di giudizio di copertura costituzionale, né sussistendo disparità di trattamento tra le parti.
Il Fatto
La contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, emessa in sede di revocazione. I giudici di appello avevano respinto il gravame contro la decisione della Commissione tributaria provinciale, che a sua volta aveva rigettato l’impugnazione della cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento dell’ICI relativa agli anni di imposta 2009 e 2010, in favore del Comune.
Il Comune resiste con controricorso; l’Agenzia delle entrate riscossione rimane intimata. La questione centrale attiene alla legittimità della produzione documentale effettuata per la prima volta in appello dalle controparti, contestata dalla contribuente sotto il profilo della violazione delle preclusioni probatorie.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando motivazione apparente in ordine alla mancata regolarità del procedimento notificatorio. La Corte rigetta la censura, richiamando la giurisprudenza costante secondo cui il vizio ricorre solo quando il giudice non indichi gli elementi del proprio convincimento o li esponga senza disamina logico-giuridica, rendendo impossibile il controllo. Nella specie la sentenza impugnata esplicita in modo sufficiente la ratio decidendi sulla ritualità della notificazione degli atti impositivi, con specifico riguardo alla prova dell’invio delle comunicazioni di avvenuto deposito (CAD).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia l’inammissibilità delle prove nuove in appello tributario ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992. La censura, riqualificata ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è infondata.
La Corte afferma che, nel processo tributario, è ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello. Il principio di specialità sancito dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 comporta la prevalenza della norma processuale tributaria su quella civile ordinaria, con conseguente inapplicabilità della preclusione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ.. La materia è regolata dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente la libera produzione documentale anche in sede di gravame, sebbene i documenti siano preesistenti e la parte sia rimasta contumace in primo grado.
Tale ammissibilità opera anche per il deposito dell’atto impositivo notificato, qualificabile come mera difesa volta a contrastare le ragioni del ricorso originario, e non come eccezione in senso stretto. La Corte richiama l’avallo della Corte costituzionale n. 199 del 2017, che ha escluso la violazione dell’art. 24 Cost. per la perdita di un grado di giudizio, non essendo il doppio grado coperto da garanzia costituzionale. Né sussiste disparità di trattamento, poiché la facoltà di produrre documenti in appello è riconosciuta ad entrambe le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.