Negli appalti ferroviari le spese generali vanno provate, non presunte (Cass. civ. Sez. 1 n. 9284 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di appalto di opere ferroviarie, la fase dell’esecuzione è disciplinata da regole particolari che escludono l’applicabilità della normativa generale sui lavori pubblici, salvo espresso rinvio contenuto nel contratto o nelle condizioni generali adottate dal committente. Le norme regolamentari richiamate in contratto assumono natura negoziale: la loro violazione non è pertanto denunciabile per violazione di legge, ma solo nei limiti del sindacato sull’interpretazione degli atti di autonomia privata. In caso di ritardo nel collaudo, il diritto dell’appaltatore al ristoro delle maggiori spese generali non soggiace ad alcun automatismo e richiede la prova dell’effettiva sussistenza del danno.

Il Fatto

Una società appaltatrice chiedeva al committente il pagamento di maggiori corrispettivi e danni, tra cui le spese generali per il ritardato collaudo di alcuni contratti applicativi. Il tribunale accoglieva parzialmente le domande, ma la corte d’appello riformava la decisione, negando il diritto alle spese generali per mancata prova. La società proponeva ricorso incidentale, censurando la sentenza per non aver applicato un automatismo che, a suo dire, avrebbe imposto la liquidazione forfettaria di tali spese.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso incidentale, relativo alle spese generali. Ha ricordato che gli appalti ferroviari, per la fase dell’esecuzione, sono regolati da norme particolari che escludono la legge n. 109/1994 e il relativo regolamento, salvo che il contratto vi rinvii espressamente: in tal caso le clausole richiamate assumono natura negoziale.

La società aveva invocato l’art. 32 del d.P.R. n. 207/2010 e l’art. 29 delle condizioni generali, sostenendo che il ritardo nel collaudo legittimasse la liquidazione forfettaria delle spese generali nella misura del 13-15 per cento. La Corte ha escluso che da tali disposizioni possa desumersi un simile automatismo, rilevando che la misura forfettariaopera solo come criterio di stima in fase progettuale, non come regola di liquidazione del danno.

La Corte ha inoltre precisato che l’attribuzione integrale delle spese generali presuppone l’ordinario svolgimento dell’opera; in caso di sospensione illegittima, invece, l’art. 25 del d.m. n. 145/2000 riconosce solo la metà della percentuale minima, confermando il criterio della proporzionalità e l’onere probatorio a carico dell’appaltatore. Nella specie, avendo ultimato i lavori, l’impresa poteva destinare altrove le proprie risorse, sicché il mancato assolvimento della prova era decisivo.

Quanto alla perdita di chance, il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha escluso la sussistenza del danno per difetto di allegazione e prova, non essendo stato dimostrato né l’impiego di uomini e mezzi nei cantieri né la perdita di occasioni economiche. La società non aveva infine chiarito se il pregiudizio consistesse nella mancata aggiudicazione di altre gare o nel danno curriculare dell’impresa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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