Improcedibile il ricorso per mancato deposito della relata di notifica PEC della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 1 n. 20274 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, ove il ricorrente alleghi, espressamente o implicitamente, l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, è onere dello stesso depositare, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica, a pena di improcedibilità. Se la notifica è stata eseguita a mezzo posta elettronica certificata, la relata deve essere depositata mediante inserimento nella busta telematica del messaggio PEC in formato .eml o .msg, con i relativi allegati; non è sufficiente il deposito di una mera stampa in pdf del messaggio, priva degli allegati. La modifica dell’art. 372, comma 2, c.p.c. non consente di sanare il mancato tempestivo deposito oltre il termine previsto dall’art. 369 c.p.c.

Il Fatto

La controversia traeva origine dall’acquisto di dieci quote di un fondo immobiliare chiuso, effettuato tramite la società ricorrente, che aveva ricevuto ed eseguito l’ordine. Le investitrici avevano convenuto in giudizio la società, chiedendo la nullità dell’ordine per mancanza del contratto quadro scritto, la cui stipulazione è prevista dalla disciplina del TUF e dal Regolamento Consob. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando la nullità dell’ordine; la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, qualificando l’attività svolta come intermediazione.

La società aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di norme di legge e la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che l’operazione aveva natura di semplice collocamento, per cui non era necessario il contratto quadro. Le controricorrenti avevano resistito, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato preliminarmente l’eccezione di improcedibilità del ricorso, ritenendola fondata, il che ha assorbito ogni altra questione. Ha rilevato che la società ricorrente aveva dato atto della notifica della sentenza di appello, ma non aveva depositato la relata di notifica. Il ricorso conteneva, quale unico documento, una stampa in pdf di un messaggio di posta elettronica certificata, privo degli allegati, circostanza che non soddisfa gli oneri imposti dalla legge.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando la notifica della sentenza avviene a mezzo PEC, il difensore deve depositare il messaggio in formato .eml o .msg, completo dei relativi allegati, come previsto dalle specifiche tecniche del processo civile telematico. Il deposito di una semplice stampa del messaggio, senza gli allegati, non consente di verificare l’avvenuta notifica e la sua data, rendendo impossibile il controllo sulla tempestività dell’impugnazione.

I giudici di legittimità hanno precisato che l’onere di deposito grava sul ricorrente che abbia allegato la notifica; la relata non era stata prodotta neppure dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370 c.p.c. La verifica della tempestività del ricorso non poteva essere effettuata tramite la c.d. “prova di resistenza”, ovvero calcolando il termine dalla pubblicazione della sentenza, atteso che la notifica determina l’applicazione del termine breve.

La Corte ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione si pone in continuità con il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di deposito della relata di notifica nel giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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