Truffa informatica su bonifici: colpa grave del cliente e concorso di colpa della banca (ABF Collegio di Roma n. 1050 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento non autorizzate, la mancata allegazione da parte del cliente delle circostanze di fatto della frode costituisce elemento valutabile, insieme alla prova offerta dall’intermediario circa la corretta autenticazione delle transazioni, per desumere la colpa grave del titolare dello strumento. L’intermediario è tuttavia tenuto a predisporre un sistema di monitoraggio idoneo a intercettare le operazioni che presentino segnali di rischio di frode, come il numero elevato di richieste di autorizzazione in un ristretto arco temporale. Ove la condotta di entrambe le parti integri gli estremi del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c., le conseguenze dannose sono ripartite in ragione delle rispettive responsabilità.

Il Fatto

Il ricorrente, cointestatario di un conto corrente, riceve nella notte una comunicazione relativa all’aumento del limite giornaliero per i bonifici a 40.000 euro, operazione che afferma di non aver mai richiesto. Nella stessa fascia oraria vengono eseguiti 17 bonifici da 1.000 euro ciascuno, per un totale di 17.000 euro, verso due soggetti sconosciuti, con causali generiche.

Il cliente si avvede dell’accaduto solo in tarda mattinata e contatta immediatamente il call center, inviando comunicazioni via PEC richiedendo il blocco del conto. Il giorno seguente formalizza la denuncia-querela. In esito al reclamo l’istituto propone un rimborso parziale di 5.666,66 euro, pari a un terzo dell’importo frodato, senza riconoscere responsabilità. Il ricorrente chiede il rimborso integrale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, che ha recepito la PSD 2, per individuare le responsabilità delle parti.

Il ricorrente non offre elementi utili a ricostruire la frode. Secondo l’orientamento condiviso dai Collegi territoriali, le mancate allegazioni sulle circostanze di fatto rappresentano un elemento da cui l’Arbitro può trarre il convincimento circa la colpa grave del cliente, quando l’intermediario abbia provato l’autenticazione delle transazioni disconosciute. La banca ha prodotto i log delle operazioni, con buon fine della digitazione dei codici, e il sistema di autenticazione appare in grado di garantire un elevato livello di sicurezza, senza riscontri di malfunzionamenti.

In assenza di elementi idonei a contestualizzare l’evento truffaldino, il Collegio respinge la richiesta restitutoria integrale, desumendo la colpa grave del cliente, in linea con il principio per cui l’assoluta carenza di allegazione rende eccessivamente generica la rappresentazione del fatto costitutivo della pretesa.

Sotto diverso profilo, dalla documentazione emerge che sono pervenute più di sette richieste di autorizzazione nelle 24 ore sul medesimo rapporto. La circostanza configura un rischio di frode ai sensi dell’art. 8, d.m. 30 aprile 2007, n. 112, applicabile in via analogica anche all’home banking, che un efficiente sistema di monitoraggio avrebbe potuto intercettare predisponendo blocchi automatici delle operazioni da postazione remota in presenza di comportamenti non fisiologici.

Ravvisando un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c., il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e pone le conseguenze dannose a carico di entrambe le parti. Tenuto conto degli importi già riconosciuti, dispone che la convenuta corrisponda al ricorrente, in via equitativa, l’ulteriore somma di 2.600,00 euro, oltre al rimborso delle spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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