Obblighi informativi e sospensione della qualifica nell’Albo fornitori (TAR Lazio n. 2818 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo, assunto dall’operatore economico aderendo al sistema di qualificazione di un ente aggiudicatore nei settori speciali, di informare la struttura competente dell’esistenza di un procedimento penale a carico del proprio ex legale rappresentante non integra una causa autonoma e atipica di esclusione dalla gara, in contrasto con il principio di tassatività di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, ma costituisce la base giuridica e fattuale di un provvedimento cautelare di sospensione della qualifica. Tale sospensione, temporanea e revocabile, non introduce nuove cause di esclusione e incide con effetti limitati nel tempo sul sistema di qualificazione. L’obbligo informativo opera indipendentemente dalla conoscenza aliunde dei fatti da parte dell’ente aggiudicatore. Le misure di self-cleaning hanno efficacia pro futuro e non elidono automaticamente il giudizio negativo sulla condotta pregressa.
Il Fatto
La società ricorrente, specializzata in lavori di taglio di piante in prossimità di elettrodotti, era iscritta all’Albo fornitori di Terna s.p.a. e aveva ottenuto l’idoneità in due comparti merceologici. Aveva partecipato a una gara indetta per attività di taglio piante, suddivisa in nove lotti e di importo superiore a 80 milioni di euro.
Nel marzo 2025 Terna, quale parte offesa, riceveva notizia di un procedimento penale per turbata libertà degli incanti a carico, tra gli altri, dell’ex legale rappresentante della ricorrente. Terna adottava quindi il congelamento cautelare delle idoneità, avviava il procedimento e, in data 9 agosto 2025, disponeva la sospensione delle qualifiche per sei mesi, per violazione degli obblighi informativi. La società impugnava gli atti chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità proposta dalla resistente. I provvedimenti di congelamento non sono atti presupposti della sospensione, perché quest’ultima è stata adottata all’esito di un autonomo procedimento, avviato con comunicazione ex art. 7 legge n. 241/1990, e non è atto meramente confermativo. Manca inoltre la prova che la sospensione deliberata il 6 giugno 2025 sia stata comunicata alla ricorrente. L’eccezione è respinta.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la cornice normativa. La Normativa Generale del Sistema di Qualificazione prevede, all’art. 10.1, che l’operatore debba attestare l’insussistenza dei motivi di esclusione e informare la struttura competente di ogni sopravvenienza potenzialmente rilevante. L’art. 16 disciplina i provvedimenti adottabili, modulati in base alla gravità, tra cui la sospensione della qualifica.
Quanto alla conoscenza dei fatti, il Collegio ritiene più che verosimile che la società fosse a conoscenza del procedimento penale prima del congelamento. Conducono a tale conclusione alcuni indici concordanti: le perquisizioni ex art. 247 e ss. cod. proc. pen. svolte presso la sede sociale e l’ufficio del legale rappresentante; l’assistenza prestata da personale dipendente; la perdurante presenza dell’ex rappresentante nella compagine societaria, quale Presidente Onorario e procuratore, nonché socio titolare della quota maggiore nella catena societaria che controlla la ricorrente.
Il Tribunale ribadisce che l’omissione dichiarativa non è causa autonoma di esclusione, ma rileva quale base di un provvedimento cautelare. Le norme richiamate, nel loro combinato disposto, non violano il principio di tassatività delle cause di esclusione.
Quanto alle misure di self-cleaning, esse hanno efficacia pro futuro e non ripristinano automaticamente l’affidabilità. La stazione appaltante deve dapprima valutare la condotta pregressa e poi verificare se il giudizio negativo possa essere eliso. Il provvedimento risulta correttamente motivato e il ricorso è integralmente rigettato, con reiezione della domanda risarcitoria per difetto di prova dell’an del danno.
Nota della Redazione
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