Obblighi TUSP delle amministrazioni socie e acquisto indiretto di partecipazioni quotate (TAR Veneto n. 121 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di cui all’art. 1, comma 5, del T.U.S.P., secondo cui le disposizioni del decreto si applicano alle società quotate solo se espressamente previsto, riguarda esclusivamente le norme che hanno come destinatarie dirette le società, e non anche quelle rivolte alle pubbliche amministrazioni socie. Ne consegue che l’amministrazione che acquisisce una partecipazione societaria, anche indiretta, è tenuta alla delibera analiticamente motivata di cui all’art. 5 del T.U.S.P., con trasmissione all’A.G.C.M. e alla Corte dei conti, ancorché la partecipazione sia acquisita per il tramite di una propria società quotata. L’obbligo si impone a maggior ragione quando l’acquisto sia perfezionato da una società in house soggetta a controllo analogo, non potendo la decisione essere assunta autonomamente dalla società.

Il Fatto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha proposto ricorso ex art. 21-bis della legge n. 287 del 1990 contro un Comune socio di una società a capitale interamente pubblico, partecipata da cinquantuno enti locali e operante in house providing nei servizi pubblici, tra cui il servizio idrico integrato.

Una società controllata della partecipata aveva acquisito l’intero capitale sociale di un’altra società, internalizzando così l’attività di relining delle canalizzazioni fognarie. Ritenendo che l’operazione richiedesse gli atti deliberativi previsti dal T.U.S.P., l’Autorità aveva emesso un parere motivato; a fronte del riscontro negativo del Comune, ha chiesto l’accertamento dell’inerzia, la condanna a provvedere e l’annullamento della nota di diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità. All’Autorità, titolare di una legittimazione straordinaria ad agire, va riconosciuto il potere di proporre non solo l’azione di annullamento, ma tutte le azioni del processo amministrativo, compresa quella avverso il silenzio dell’amministrazione che ometta di adottare e comunicare gli atti deliberativi previsti dalla legge.

Non è decisivo, per il Collegio, il rilievo che l’operazione si sia già perfezionata e che l’art. 8, comma 2, del T.U.S.P. sancisca l’inefficacia del contratto in mancanza della delibera. Tale norma, regolando gli effetti del contratto, non limita il potere di azione volto a contestare l’inerzia a monte.

Nel merito, la questione si incentra sull’interpretazione della clausola derogatoria dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P. Il dato letterale è giudicato univoco: l’esonero contempla le sole società quotate e non menziona le amministrazioni socie. Poiché si tratta di norma derogatoria, essa è soggetta a stretta interpretazione.

La natura della società partecipata, dunque, non incide sugli obblighi posti in capo alle amministrazioni. In base al combinato disposto degli artt. 8, comma 1, e 7, commi 1 e 2, del T.U.S.P., l’acquirente pubblico deve assolvere agli oneri di motivazione analitica e trasmettere la delibera all’Autorità, anche per l’acquisto indiretto. L’obbligo si accentua quando l’acquisto è compiuto da una società in house, che conserva tale natura pur essendo quotata e resta soggetta al controllo analogo dei soci.

Il ricorso è stato quindi accolto, dichiarandosi l’illegittimità dell’inerzia e condannandosi il Comune ad adottare e trasmettere la delibera nel termine indicato. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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