Esecuzione del giudicato e spese del difensore antistatario (TAR Campania n. 1993 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto per l’esecuzione di un giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, il termine assegnato all’amministrazione per provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del titolo non comprende la parte del dispositivo riferita alle spese di lite, ove il ricorso non sia stato proposto anche dal difensore antistatario. Questi è infatti titolare di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito, con la conseguenza che l’ordine di esecuzione non può riguardare un credito di cui il ricorrente non è titolare. Sussistono invece tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. in presenza del passaggio in giudicato della sentenza azionata e dell’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord l’accertamento del proprio diritto a una somma a titolo di retribuzione professionale per il lavoro a tempo determinato, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, oltre interessi e spese di lite. La sentenza è passata in giudicato e non è stata eseguita.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’assegnazione di un termine all’amministrazione, la fissazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La documentazione versata in atti dimostra il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dalla normativa richiamata. Ricorrono pertanto i presupposti per l’ordine di esecuzione.
L’amministrazione deve provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il Collegio ha però escluso da tale ordine la parte del titolo riferita alle spese di lite. Il ricorso non è stato proposto anche dal difensore antistatario, che è titolare di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito.
Sul punto la decisione richiama il consolidato orientamento di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 27041 del 12.11.2008; n. 21070 dell’1.10.2009), secondo cui solo il difensore, e non la parte, è legittimato a pretenderne l’esecuzione. L’ordine di ottemperanza non può dunque estendersi a un credito di cui il ricorrente non è titolare.
È stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza. Le spese della funzione commissariale sono poste a carico del Ministero, mentre il compenso è determinato in euro 500,00. Il Commissario potrà esigerlo all’esito delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione.
Il Collegio ha inoltre disposto il pagamento della penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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