Termini perentori VIA e priorità dei progetti PNIEC (TAR Campania n. 1354 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I termini di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, ivi compresi quelli demandati alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, sono perentori e non tollerano dilazioni fondate sul carico di lavoro dell’amministrazione. Il criterio di priorità dettato dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 per i progetti PNIEC di maggiore potenza non deroga ai tempi di esitazione delle pratiche, attenendo all’ordine di esame e non alla durata del procedimento. L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio inadempimento impone all’amministrazione di provvedere entro un termine prefissato, ma la pronuncia deve specificare le misure attuative e modularne l’effetto conformativo, così da non consentire al proponente di sopravanzare i progetti prioritari già calendarizzati. Il ritardo accertato rende operante l’obbligo restitutorio del 50% dei diritti di istruttoria ex art. 25, comma 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006.

Il Fatto

Una società proponeva istanza di VIA per la realizzazione di un impianto eolico di potenza rilevante e delle relative opere di connessione, progetto ricompreso nel PNIEC. Il MASE avviava il procedimento e pubblicava la documentazione sul portale istituzionale. Seguivano le consultazioni pubbliche, le osservazioni e le controdeduzioni della proponente.

Decorsi i termini previsti dalla disciplina settoriale senza che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC formulasse lo schema di provvedimento e senza che il Ministero della Cultura esprimesse il concerto, la società agiva per l’accertamento del silenzio inadempimento, per la nomina di un Commissario ad acta e per la condanna del MASE al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati. Il MASE eccepiva l’incompatibilità della perentorietà dei termini con l’ordine di priorità dei progetti PNIEC.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della sequenza procedimentale. L’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 ricollega alla pubblicazione della documentazione progettuale l’avvio dell’istruttoria, mentre l’art. 25, comma 2 bis scandisce i termini per la formulazione dello schema da parte della Commissione PNRR-PNIEC e per l’adozione del provvedimento finale, oltre all’esercizio del potere sostitutivo. Spirato infruttuosamente il termine di 130 giorni, sussisteva in capo al MASE l’obbligo di concludere il procedimento, sia per la puntuale scansione normativa, sia per l’indeclinabilità della definizione espressa ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990.

Il Collegio respinge l’eccezione difensiva. La priorità assegnata dall’art. 8, comma 1 ai progetti FER di maggiore potenza integra una deroga all’ordine di esame, non ai tempi di esitazione: l’amministrazione non può schermare il ritardo dietro la complessità dei procedimenti pendenti, trattandosi di questione organizzativa interna che non può ridondare a danno del privato istante. Adesione alla tesi contraria comporterebbe una sostanziale interpretatio abrogans delle disposizioni sui termini, espressamente qualificati come perentori dall’art. 25, comma 7.

Il Collegio richiama la giurisprudenza prevalente (Cons. Stato, sez. IV, n. 9737/2024; n. 9777/2024; n. 3465/2025) e la conferma offerta dal legislatore con il d.l. n. 153/2024, conv. in l. n. 191/2024: il nuovo art. 8, comma 1 ter riserva una quota non superiore ai 3/5 delle pratiche per seduta ai progetti PNIEC prioritari, ma non oblitera i progetti minori, per i quali resta una quota di almeno 2/5.

L’azione è accolta con ordine al MASE di provvedere entro 90 giorni. Il Collegio modula però l’effetto conformativo: l’accoglimento consente l’anticipazione del solo procedimento di interesse rispetto ai progetti di analoga natura, nei limiti della quota dedicata ai progetti PNIEC non prioritari, senza incidere sulle posizioni dei proponenti di progetti prioritari. Nomina inoltre il Commissario ad acta e riconosce il rimborso del 50% degli oneri, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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