Parere sostanzialmente positivo sull’acquisto di partecipazione societaria da parte dell’Università (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 14 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere previsto dall’art. 5, comma 3, TUSP costituisce una species di controllo autonoma, incentrata su un atto già perfetto ed efficace, che non è riconducibile alle forme di controllo preventivo o successivo. Esso è obbligatorio ma non vincolante, potendo l’amministrazione discostarsene con motivazione analitica e pubblica. L’eccezione della “costituzione societaria ex lege” esenta l’ente dalla motivazione analitica e dagli adempimenti dei commi 1 e 2, ma non dall’obbligo di richiedere ed emettere il parere, che grava su ogni atto deliberativo di acquisizione di partecipazione diretta o indiretta. Il giudizio di conformità verifica la motivazione, il vincolo di scopo ex art. 4 TUSP e i requisiti soggettivi, oggettivi e pubblicitari degli artt. 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il Fatto

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Molise ha deliberato l’acquisto di una quota del capitale sociale di una società consortile a responsabilità limitata operante nel campo della ricerca scientifica, per un importo di € 10.400,00, con imputazione della spesa sul bilancio 2024.

L’atto è stato trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che ha reso il proprio parere ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP. La questione centrale attiene all’ambito del controllo esperibile, con particolare riguardo all’ipotesi di partecipazione acquisita in conformità a espresse previsioni legislative.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del controllo, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022: il parere postula una peculiare attività di controllo su un atto già perfetto, con un impedimento temporaneo alla sua esecuzione nel termine di sessanta giorni.

Quanto all’eccezione della “costituzione societaria ex lege”, il Collegio esclude l’interpretazione analogica che farebbe venir meno l’obbligo del parere. A sostegno adduce tre argomenti: normativo, non essendo estendibile analogicamente una norma eccezionale ex art. 14 prel. c.c.; letterale, poiché il comma 3 richiama ogni atto deliberativo di acquisizione; e giuscontabile, restando comunque soggetta la fattispecie ai parametri degli artt. 7 e 8 TUSP.

La Corte verifica poi il vincolo di scopo ex art. 4 TUSP, richiamando Cons. Stato, sentenza 23 gennaio 2019, n. 578: la partecipazione è ammessa solo se necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali. Nel caso concreto, l’adesione persegue la produzione di un servizio di interesse generale, sub specie di sviluppo dell’attività di ricerca scientifica, fulcro funzionale dell’Università ex art. 33 Cost..

Sul profilo eurounitario, pur rilevando l’assenza di esplicita motivazione, la Sezione ritiene che l’adesione a una società operante nella ricerca in Italia non possa incidere sugli scambi tra Stati membri, presupposto dell’aiuto di Stato ex art. 107 TFUE. Quanto alla sostenibilità finanziaria e alla convenienza economica, la delibera dà atto dell’importo limitato e dell’assenza di ulteriori esborsi a carico dei soci.

Infine, l’atto gode dei requisiti soggettivi, oggettivi e pubblicitari degli artt. 7 e 8 TUSP, risultando adottato a norma dello statuto dell’Ente e del regolamento di contabilità, con avviso di pubblicazione pur non risultando ancora completa la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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