Obbligo di concimaia per stalle equine senza pascolo sufficiente (TAR Emilia-Romagna n. 855 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per gli allevamenti di equidi, l’obbligo di dotarsi di una concimaia previsto dall’art. 233 R.D. n. 1265/1934 per le stalle rurali adibite a più di due capi adulti sussiste a prescindere dalla finalità affettiva, produttiva o alimentare degli animali. L’eccezione di cui all’art. 236 R.D. n. 1265/1934 per gli animali allo stato brado o semibrado va interpretata in senso restrittivo, riferendosi ai soli casi in cui le specifiche condizioni di vita non comportino problematiche igienico-sanitarie anche in assenza della concimaia. La condizione di stato brado o semibrado deve essere valutata con riguardo alla sola superficie effettivamente recintata per il pascolo, e non all’intera estensione del fondo. L’obbligo di concimaia non è escluso dalla presenza di depositi comunali per il letame, trovando applicazione anche nelle aree rurali, né dalla circostanza che lo smaltimento dello stallatico sia affidato a una cooperativa.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno con edificio collabente, presentava allo Sportello Unico Edilizia una SCIA per la ristrutturazione edilizia di un fabbricato colonico con demolizione e ricostruzione e la realizzazione di box per cavalli. Acquisito il parere dell’AUSL, l’Amministrazione contestava l’assenza di una concimaia, ritenuta obbligatoria ai sensi dell’art. 233 R.D. n. 1265/1934 e dell’art. 104 del Regolamento di Igiene comunale, nonché la mancata allegazione della perizia tecnica giurata attestante lo stato di collabenza. La ricorrente, dopo vani tentativi di recepire le prescrizioni indicate, vedeva dichiarata l’inefficacia della SCIA con provvedimento del 3 maggio 2024, impugnato dinanzi al TAR con cinque motivi di ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto tutte le censure, ritenendo il provvedimento adeguatamente motivato, anche per relationem, richiamando i rilievi istruttori e i pareri dell’AUSL che fondavano la decisione di dichiarare l’inefficacia della SCIA. In particolare, la motivazione risultava chiara sia nella necessità di realizzare la concimaia sia nella carenza della perizia giurata richiesta dall’art. 6 delle N.d.A. del RUE.

Quanto al merito, il Tribunale ha precisato che l’art. 233 R.D. n. 1265/1934 impone la concimaia per le stalle rurali di equidi con più di due capi adulti, e che l’eccezione di cui all’art. 236 R.D. cit. per gli animali bradi o semibradi opera solo laddove le condizioni di vita effettive escludano rischi igienico-sanitari. Nel caso di specie, la superficie recintata destinata ai cavalli non risultava sufficientemente estesa per configurare la detenzione allo stato brado o semibrado, dovendosi fare riferimento alla sola area effettivamente delimitata dalla recinzione e non all’intero terreno di proprietà.

La Corte ha inoltre escluso la conferenza del richiamo all’art. 237 R.D. n. 1265/1934, atteso che la presenza di un deposito comunale non avrebbe fatto venire meno l’obbligo individuale di dotarsi di concimaia, trovandosi peraltro gli animali in territorio rurale. Ha infine ritenuto irrilevante la qualificazione dei cavalli come animali da affezione, ai sensi della legge n. 215/2015, poiché l’obbligo discende dal numero di capi e dalla tipologia di stalla, e ha dichiarato la censura di disparità di trattamento generica e priva di riscontri, non potendo l’eventuale illegittimo comportamento della Pubblica Amministrazione verso terzi fondare una pretesa del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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