Aiuti alle zone montane: il TAR annulla l’esclusione dei Comuni non classificati montani (TAR Molise n. 260 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013 e dell’art. 3, paragrafo 3, della Direttiva 75/268/CE, la nozione di “zona montana” è ancorata alle caratteristiche orografiche e climatiche delle singole zone, “composte da Comuni o parti di Comuni”, e non già all’appartenenza amministrativa dell’azienda a un Comune classificato come interamente montano. Ne consegue che l’ammissibilità alle indennità compensative per le zone montane non può essere esclusa in via aprioristica per i Comuni solo parzialmente montani o non classificati come montani, dovendo l’Amministrazione procedere a una specifica istruttoria, comune per comune e particella per particella, per verificare la sussistenza in concreto dei vincoli equivalenti a quelli delle zone totalmente montane. È incompetente il Ministero dell’Agricoltura a delimitare le aree montane, trattandosi di materia di competenza residuale regionale ex art. 117, comma 4, Cost., sicché il D.M. n. 6277/2020 non può costituire fondamento per escludere la montanità di un territorio. Infine, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva e interesse la censura di disparità di trattamento proposta avverso l’ammissione di altri soggetti al beneficio, atteso che l’accoglimento del ricorso determina solo il riesame delle domande dei ricorrenti.
Il Fatto
Gli imprenditori agricoli ricorrenti, operanti nei Comuni di Bonefro, San Giuliano di Puglia, Montorio dei Frentani, Colletorto e Santa Croce di Magliano, hanno impugnato la Determinazione regionale n. 2946 del 30 maggio 2024 e gli atti connessi con cui la Regione Molise, per l’annualità 2024, ha escluso i propri Comuni dall’elenco delle aree ammesse alla misura SRB01 “sostegno zone con svantaggi naturali montagna”, prevista dall’art. 71 del Regolamento UE n. 2115/2021. La vicenda si inserisce in un contenzioso ormai ripetitivo, in cui l’Amministrazione ha reiteratamente negato il requisito della montanità, riqualificando i Comuni interessati da “parzialmente montani” a “solo parzialmente svantaggiati”, nonostante le numerose pronunce a sé sfavorevoli. Con la sentenza non definitiva n. 352 del 2025, il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio e un approfondimento istruttorio, poi rivelatosi insufficiente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che i provvedimenti impugnati sono fondati su un deficit istruttorio e motivazionale, avendo l’Amministrazione reiterato il disconoscimento del carattere montano delle zone senza esperire la prescritta analisi particella per particella, nonostante la relazione depositata in adempimento della sentenza non definitiva avesse natura di mera ricognizione normativa. L’Amministrazione, inoltre, aveva richiesto al Comune di Bonefro un elaborato peritale sulle singole particelle, per poi ignorarne gli esiti.
La Corte ha quindi ribadito il principio secondo cui la classificazione e la delimitazione delle aree montane appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ex art. 117, comma 4, Cost., non potendo l’esclusione essere dedotta dalla cartografia allegata alla decisione della Commissione UE n. 4623/2015, né dal D.M. n. 6277/2020, il quale, come chiarito dallo stesso Ministero, si occupa unicamente di svantaggi diversi da quelli montani, recependo la “montanità” come dato preesistente di competenza altrui.
La Corte ha, inoltre, giudicato incongruo il riferimento alla classificazione ISTAT, trattandosi di un dato meramente formale, non coerente con i criteri sostanziali della normativa europea, e ha ritenuto l’ingiustificata obliterazione della precedente qualifica di “parzialmente montani” un ulteriore indice di eccesso di potere per contraddittorietà dell’istruttoria. Infine, ha dichiarato inammissibile la censura di disparità di trattamento verso altri Comuni ammessi, per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, la cui posizione è ancora sub iudice. Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione, e la Regione Molise condannata alle spese.
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Nota della Redazione
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