Gazebo su suolo privato richiedono permesso di costruire (TAR Campania n. 3044 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I gazebo destinati stabilmente ad estendere l’attività di pubblico esercizio costituiscono nuove costruzioni ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, perché comportano una consistente trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Essi non possono essere qualificati come manufatti precari quando sono utilizzati in modo duraturo e svolgono la funzione di una vera e propria costruzione. Ne consegue che per la loro installazione è necessario il permesso di costruire. Il gazebo è esente da titolo edilizio solo se privo di autonomia funzionale, amovibile e aperto; in caso contrario altera la sagoma giuridicamente rilevante e non rientra nell’edilizia libera di cui all’art. 6 d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
La società ricorrente esercita attività di somministrazione in locali siti nel territorio comunale. Dopo lavori di manutenzione straordinaria e fusione dei locali commerciali, ha preannunciato l’installazione di tre gazebo esterni in aderenza alla struttura, poi integralmente realizzati prima di ottenere qualsiasi autorizzazione.
A seguito di sopralluogo, l’ente ha ingiunto la demolizione dei manufatti con due ordinanze, impugnate senza successo. Ottemperando alla sentenza che ne ha confermato la legittimità, la società ha demolito i gazebo e ha sollecitato la conclusione del procedimento avviato con l’istanza di autorizzazione, presentata ai sensi del regolamento comunale sui chioschi e gazebo. Il Comune, rimasto inerte, ha infine adottato il diniego impugnato, che ha definitivamente rigettato la richiesta.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un’unica censura: violazione degli artt. 2 e ss. legge n. 241/1990 e degli artt. 7 e ss. del regolamento comunale, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, violazione del giusto procedimento e manifesta illogicità. Il Comune non si è costituito in giudizio.
In sede cautelare il Collegio aveva già rilevato dubbi sull’applicabilità del regolamento comunale invocato dalla ricorrente, alla luce della disciplina nazionale in materia edilizia. Il giudizio di merito muove da questo interrogativo e lo risolve sul piano della qualificazione giuridica dei manufatti.
Il Tribunale richiama la normativa del TUED: il titolo edilizio per installare dehors, verande attrezzate, chioschi, gazebo e altri manufatti stabilmente destinati all’estensione dell’attività di pubblici esercizi è il permesso di costruire. Si tratta di strutture qualificabili come nuove costruzioni ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, perché determinano una consistente trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e non possono considerarsi precarie, venendo utilizzate in modo duraturo e svolgendo la funzione di una vera costruzione.
La Corte precisa il criterio distintivo. Il gazebo non richiede titolo edilizio solo se non ha autonomia funzionale, è amovibile e aperto; in caso contrario altera la sagoma giuridicamente rilevante e non può essere ricondotto all’edilizia libera ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001. I gazebo che poggiano su piattaforme di calcestruzzo non sono strutture precarie, ma funzionali a esigenze permanenti, e alterano lo stato dei luoghi con sicuro incremento del carico urbanistico.
Alla luce di tali coordinate, il Tribunale ritiene che le prospettazioni del ricorso svìino dalla criticità reale. I gazebo in questione sono, per dimensioni e struttura, manufatti non precari e necessitano di un titolo edilizio che il ricorrente non ha mai richiesto. Il ricorso è quindi rigettato, con nulla sulle spese.
Nota della Redazione
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