Penale per ritardo e varianti: limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 1 n. 19773 del 14.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile la censura con cui il ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., miri ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del materiale istruttorio, essendo la valutazione delle prove rimessa al giudice di merito, salvo il controllo sulla logicità della motivazione, nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. La sola impossibilità parziale di prosecuzione dei lavori non determina ex se l’illegittimità della penale per il ritardo, ove l’appaltatore non abbia osservato la procedura di cui all’art. 29 d.P.R. n. 1063/1962; l’erronea applicazione di legge compiuta dal giudice di merito non può fungere da base per ulteriori violazioni invocate dalla parte. È, infine, inammissibile per difetto di autosufficienza e perché nuova la questione della riduzione della penale per il ritardo ascrivibile a causa di forza maggiore, qualora non sia dedotto il nesso causale tra l’evento e la tardiva ultimazione.
Il Fatto
Con un contratto stipulato nel 1990, l’ATERP affidava a un’impresa edile la costruzione di nove fabbricati di edilizia residenziale pubblica. Insorte contestazioni, l’appaltatore conveniva in giudizio la committente, ottenendo una parziale condanna della stessa al pagamento di alcune somme. A seguito dell’impugnazione della stazione appaltante, la Corte d’appello riformava parzialmente la decisione, riducendo gli importi dovuti e condannando l’appaltatore al pagamento di una penale per il ritardo nell’ultimazione dei lavori.
Avverso tale sentenza l’impresa proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, incentrati, rispettivamente, sul malgoverno del materiale istruttorio e sulla violazione delle norme disciplinanti la penale per il ritardo, anche con riferimento alla decorrenza del termine contrattuale a seguito dell’approvazione di una perizia di variante. La committente resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui l’appaltatore deduceva la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Premesso che la censura per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, attribuendo alla prova un valore diverso da quello legale, la Corte ha chiarito che la diversa doglianza, volta a contestare la maggiore forza di convincimento attribuita ad alcune risultanze piuttosto che ad altre, è inammissibile, in quanto mira a una rivalutazione del merito.
Quanto al secondo motivo, relativo all’applicazione della penale, la Corte ha rilevato che il ricorrente non criticava la ratio decidendi, ovvero la possibilità di continuare i lavori sugli altri edifici nonostante il blocco di quelli interessati dallo smottamento. Ha inoltre precisato che, sotto il vigore del d.P.R. n. 1063/1962, la sola impossibilità parziale di prosecuzione dei lavori non comporta automaticamente l’illegittimità della penale, la cui disapplicazione deve essere richiesta tempestivamente con riserva, ai sensi dell’art. 29 del medesimo decreto.
Il terzo motivo è stato esaminato in due profili. Il primo, concernente la decorrenza del termine dalla data di approvazione della variante anziché dalla sottoscrizione dell’atto di sottomissione, è stato ritenuto infondato. La Corte ha osservato che, pur essendo l’operato del giudice di merito non coerente con la normativa sulle varianti, tale errore non poteva giovare all’appaltatore, che tentava di trarne un ulteriore vantaggio, non potendo un’erronea applicazione delle norme fondare ulteriori violazioni.
Il secondo profilo, relativo alla forza maggiore per atti vandalici, è stato invece dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente spiegato il nesso causale tra gli atti di vandalismo e la tardiva ultimazione dei lavori, e perché la questione della riduzione della penale risultava nuova, non essendo stata trattata nella sentenza impugnata. Alla soccombenza è seguita la condanna al pagamento delle spese e la dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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