Obbligo di provvedere sull’istanza di accorpamento al demanio stradale (TAR Campania n. 1477 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui il privato sollecita l’amministrazione comunale ad attivare la procedura di accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ai sensi dell’art. 31, commi 21 e 22, della legge n. 448/1998, non è prevista espressamente dalla legge ma è configurabile in base al sistema e comporta l’obbligo dell’ente di provvedere su di essa, accogliendola o respingendola. L’amministrazione deve concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato, anche in punto di ammissibilità o infondatezza della domanda, secondo il modello semplificato dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241/1990. Il silenzio serbato sull’istanza integra pertanto silenzio inadempimento, con conseguente obbligo di provvedere nel termine assegnato dal giudice. Resta ferma la necessaria previa acquisizione del consenso di tutti i proprietari, richiesta dalla norma speciale e dall’art. 1108, comma 3, cod. civ.
Il Fatto
La società ricorrente, condomina di un complesso immobiliare sito nel territorio del Comune di Baronissi, ha trasmesso all’ente, in data 20 gennaio 2026, un’istanza volta ad attivare la procedura di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’area censita al Catasto Urbano, costituente marciapiede e asservita ad uso pubblico. La società agiva ai sensi dell’art. 31, commi 21 e 22, della legge n. 448/1998, riservandosi di produrre successivamente la documentazione condominiale, la planimetria catastale e le note tecniche.
Con nota del 4 marzo 2026 la ricorrente sollecitava la conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Calato il silenzio dell’amministrazione, la società ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del gravame per mancata notifica ai controinteressati e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende preliminarmente l’eccezione di inammissibilità. Allo stato non è dato individuare soggetti cointeressati o controinteressati, poiché la causa petendi è circoscritta al mero ottenimento di un provvedimento che espliciti la volontà dell’ente rispetto alla richiesta disponibilità all’acquisizione dell’area. La fase è certamente prodromica a quella in cui, in via ipotetica ed eventuale, sarà necessario acquisire il consenso di tutti i condomini ai sensi dell’art. 1108, comma 3, cod. civ., per verificare la volontà unanime di alienare il bene.
Nel merito, il Collegio richiama l’art. 31, comma 21, della legge n. 448/1998, che facoltizza gli enti locali a disporre, con proprio provvedimento, l’accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso degli attuali proprietari. La disposizione va letta in linea con l’art. 1108, comma 3, cod. civ., che richiede il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione del fondo comune.
Il Collegio mutua il ragionamento espresso dal Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 4903/2021, reso in tema di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001. Secondo tale pronuncia, un’istanza del privato volta a sollecitare l’amministrazione ad adottare un provvedimento, pur non espressamente prevista dalla legge, è configurabile in base al sistema e comporta l’obbligo di provvedere su di essa, accogliendola o respingendola. L’istanza richiede quindi la pronuncia di un provvedimento di merito, non una declaratoria di inammissibilità motivata con ragioni non pertinenti al suo contenuto.
Ne deriva che anche nel caso in esame il Comune deve esplicitare, attraverso un provvedimento espresso e motivato, le proprie valutazioni, anche in punto di ammissibilità della domanda. Il Collegio richiama l’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241/1990, che consente all’amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento semplificato quando ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda.
Ferma restando la previa acquisizione del consenso dei proprietari, il Tribunale dichiara l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica della decisione. Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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