Diniego sanatoria illegittimo se vincolo paesaggistico ostativo automatico (TAR Campania n. 1358 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica opposto su istanza presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, come introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2024, convertito dalla legge n. 105 del 2024, è illegittimo quando l’Amministrazione si limiti a rilevare l’incompatibilità delle opere con la disciplina urbanistica e paesaggistica vigente al momento del provvedimento, senza verificare la riconducibilità degli interventi alle fattispecie degli artt. 34-bis e 34-ter del medesimo testo unico. La mera esistenza del vincolo paesaggistico non integra causa automatica di insanabilità: il comma 4 dell’art. 36-bis impone all’autorità preposta una valutazione concreta di compatibilità, da rendere anche per interventi realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione e per quelli incompatibili con un vincolo sopravvenuto. Il certificato di abitabilità rilasciato all’esito di verifica tecnica comunale costituisce presupposto valorizzato dall’art. 34-ter e non può essere ignorato nella qualificazione dell’intervento. L’annullamento del diniego di sanatoria travolge per illegittimità derivata l’ordinanza di demolizione che in esso trovi il proprio esclusivo presupposto.
Il Fatto
I comproprietari di un immobile residenziale nel Comune di Positano hanno impugnato la sequenza di provvedimenti adottati nell’ambito di un unitario procedimento repressivo edilizio. All’esito di un sopralluogo, l’Ufficio tecnico comunale contestava la presenza di opere asseritamente realizzate senza titolo edilizio e senza autorizzazione paesaggistica, e il Comune emanava l’ordinanza di demolizione n. 28/2024 con ingiunzione di ripristino.
Nelle more dei giudizi i ricorrenti presentavano istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia e di compatibilità paesaggistica ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, conclusa con il diniego prot. n. 19922 del 4 dicembre 2025, recepiti i pareri sfavorevoli della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza. Seguiva nuova ordinanza di demolizione n. 7/2026. Riuniti i ricorsi, il Tribunale ha esaminato la legittimità del diniego e degli atti consequenziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondate le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 34-bis, 34-ter e 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. La disciplina introdotta dal c.d. Salva Casa ha inciso sul sistema della regolarizzazione, prevedendo una diversa articolazione dei parametri temporali rispetto all’ordinario principio della doppia conformità.
Il Comune e la Soprintendenza hanno fondato il diniego sulla ritenuta incompatibilità delle opere con l’assetto urbanistico e paesaggistico attuale, senza verificare la riconducibilità degli interventi alle ipotesi di tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis o alle fattispecie di parziale difformità di cui all’art. 34-ter, prospettate nella relazione tecnica allegata all’istanza. L’Amministrazione era tenuta a un accertamento concreto sulla natura delle opere, sull’epoca di realizzazione, sul titolo edilizio originario e sulle difformità riscontrate.
Analoga carenza ha riguardato il profilo paesaggistico. La Soprintendenza ha ritenuto ostativa la mancanza di un autonomo titolo paesaggistico senza confrontarsi con il comma 4 dell’art. 36-bis, che disciplina anche gli interventi realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione e quelli incompatibili con un vincolo sopravvenuto. La norma introduce una disciplina speciale e derogatoria rispetto all’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, imponendo una concreta verifica di compatibilità e non potendosi fondare il diniego sul rilievo di aumenti volumetrici (in tal senso TAR Catania, sez. II, n. 2191 del 2025).
Il Collegio ha ravvisato inoltre contraddittorietà tra le valutazioni della Commissione Locale per il Paesaggio e quelle della Soprintendenza, che ha introdotto ragioni nuove non adeguatamente istruite e non si è confrontata con gli atti risalenti richiamati dai ricorrenti. Sul punto rileva anche la disciplina dell’art. 34-ter: l’immobile è stato realizzato sulla base di licenza edilizia del 1967 e il Comune ha rilasciato la licenza di abitabilità nel 1975, con attestazione di conformità al progetto approvato. Il certificato di agibilità costituisce prova della regolarità edilizia dell’immobile, secondo il principio espresso da Cons. Stato, sez. IV, n. 7740 del 2024.
Il vincolo paesaggistico sopravvenuto non è causa automatica di insanabilità, come già affermato da TAR Campania – Salerno, Sez. I, n. 1062 del 2025. Il diniego è stato annullato insieme agli atti presupposti. L’ordinanza di demolizione n. 7/2026, priva di autonome ragioni e fondata esclusivamente sul rigetto dell’istanza di sanatoria, è illegittima per derivazione, secondo il principio di Cons. St., sez. III, n. 6922 del 2020. Spese compensate.
Nota della Redazione
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