Obbligo di provvedere su istanza di accreditamento RSA e inerzia regionale (TAR Puglia n. 1261 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione è tenuta a concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza di parte, ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990, anche quando la domanda sia manifestamente infondata, irricevibile o inammissibile, salvo il solo caso di istanza di riesame di provvedimenti inoppugnabili o di estensione soggettiva del giudicato. L’obbligo di provvedere sussiste anche sugli atti amministrativi generali di programmazione, ove la loro omissione impedisca la soddisfazione della pretesa del privato, e va accertato ex art. 31, comma 3, c.p.a., con eventuale verifica della fondatezza della pretesa sostanziale. L’inadempimento di un obbligo regionale, quale la ricognizione del fabbisogno residuo, non può giustificare l’ulteriore inadempimento sull’istanza di accreditamento del privato. Il giudice amministrativo assegna un termine certo e nomina, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una RSA da 77 posti letto autorizzata all’esercizio, ritiene di rientrare tra i soggetti ammessi dalla D.G.R. n. 880/2023 a presentare istanza di accreditamento per venti posti letto di RSA di mantenimento. Con p.e.c. del 28 luglio 2023 deposita la domanda ai sensi del r.r. n. 4/2019.
Di fronte all’inerzia della Regione Puglia, propone ricorso notificato il 31 maggio 2024 e depositato il 7 giugno 2024, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza e, ove occorra, l’adozione della ricognizione del fabbisogno di accreditamento residuo, con nomina di commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.. La Regione si costituisce e, in camera di consiglio, chiede il rinvio della trattazione sostenendo di aver avviato l’istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio avanzata dalla resistente. L’avvio dell’istruttoria non è supportato da prova né da principio di prova, e concedere per via processuale una dilazione equivarrebbe ad accordare in fatto all’amministrazione un tempo indeterminato. È invece doveroso assegnare un termine certo per provvedere.
Quanto al merito, il ricorso è ammissibile e fondato. L’art. 2 legge n. 241/1990 impone di concludere espressamente il procedimento, sia quando consegua obbligatoriamente a un’istanza, sia quando debba essere iniziato d’ufficio. La giurisprudenza consolidata consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere ex art. 31, comma 3, c.p.a., con eventuale verifica della fondatezza della pretesa sostanziale, nei procedimenti a iniziativa di parte e in quelli officiosi, purché il privato sia titolare di una posizione qualificata.
Nel caso concreto, il procedimento di accreditamento è a iniziativa di parte tanto nell’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992, quanto nell’art. 24 L.R. n. 9/2017 e nell’attuazione data dalla D.G.R. n. 880/2023 per le RSA e i Centri diurni.
L’obbligo di provvedere sussiste anche se la Regione non ha ancora adottato la ricognizione del fabbisogno, prevista dalla stessa delibera come compito del Dirigente della Sezione: la Regione si è autovincolata. Anche qualificando la ricognizione come atto amministrativo generale, la giurisprudenza ammette l’azione laddove l’omissione impedisca la valutazione dell’istanza, come affermato da Cons. Stato, Ad. plen., 9 gennaio 2002 n. 1 e da Cons. Stato, Sez. IV, 23 novembre 2020 n. 7316.
Ne consegue che l’inadempimento sull’atto presupposto non giustifica quello sull’istanza di accreditamento: diversamente, la Regione eviterebbe un obbligo grazie al mancato adempimento di un altro. Quanto ai termini, l’art. 24, comma 3, L.R. n. 9/2017 prevede sessanta giorni per l’avvio dell’istruttoria e novanta per la verifica dei requisiti, per un totale di centocinquanta giorni, elevabili a centottanta applicando il termine residuale di trenta. Il procedimento risulta dunque ormai scaduto. Il ricorso è accolto, con termine di novanta giorni alla Regione e nomina del commissario ad acta, con spese liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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