L’autorizzazione unica per impianti agrivoltaici e il rapporto tra aree idonee (TAR Lombardia, Sez. V, n. 3978 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione unica per la realizzazione di impianti agrivoltaici non richiede che l’istante sia proprietario delle aree, essendo sufficiente la dimostrazione della disponibilità delle stesse. Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili costituiscono interventi ammessi in zona agricola in deroga ai requisiti soggettivi previsti dalla legislazione regionale, in quanto la normativa statale ne riconosce la pubblica utilità e la compatibilità urbanistica. Le lettere c-ter e c-quater dell’art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021 configurano fattispecie di aree idonee in rapporto di reciproca autonomia, non di concorrenza necessaria. L’ente che ha espresso motivato dissenso in sede di conferenza di servizi è legittimato a impugnare l’atto conclusivo senza dover esperire i rimedi di cui agli artt. 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il Comune di Figino Serenza ha impugnato l’autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Como per la realizzazione di tre impianti agrivoltaici “avanzati”, considerati come progetto unitario. Il ricorrente ha dedotto la violazione dei requisiti soggettivi per l’edificabilità in zona agricola, l’illegittima qualificazione dell’area come idonea ai sensi della normativa statale e la mancata valutazione degli effetti cumulativi con un impianto limitrofo oggetto di repowering.
L’amministrazione procedente, previo esito positivo dello screening di VIA e all’esito di quattro conferenze di servizi, aveva rilasciato il titolo abilitativo nonostante il parere contrario del Comune. Era intervenuta ad adiuvandum un’azienda agricola confinante, prospettando pregiudizi alla propria attività.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla controinteressata. L’ente che abbia manifestato il proprio motivato dissenso nel corso del procedimento non è tenuto ad attivare i rimedi stragiudiziali di cui all’art. 14-quater della legge n. 241/1990 prima di agire in giudizio, trattandosi di strumenti che non possono pregiudicare il diritto di difesa dell’amministrazione dissenziente. È stata invece dichiarata l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum, in quanto il soggetto interveniente, essendo titolare di un interesse personale all’impugnazione, avrebbe dovuto proporre ricorso principale nei termini di decadenza.
Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono assistiti da una declaratoria di pubblica utilità che deroga ai limiti regionali sull’edificabilità in zona agricola. La giurisprudenza amministrativa ha escluso la possibilità per le Regioni di introdurre restrizioni soggettive non previste dal legislatore statale, in ragione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Quanto alla legittimazione, l’art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 190/2024 richiede la sola disponibilità dell’area, dimostrabile anche mediante contratto preliminare ad effetti anticipati.
Il secondo motivo è stato respinto sul rilievo che le aree di cui alla lett. c-ter dell’art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021 costituiscono fattispecie speciali che prevalgono sul criterio residuale della lett. c-quater. L’interpretazione letterale, teleologica ed evolutiva della disposizione conduce a ritenere che il vincolo paesaggistico non costituisca requisito ostativo aggiuntivo per le aree prossime a insediamenti produttivi. La tabella dell’Allegato 13 del PREAC è stata ritenuta non prescrittiva e comunque inidonea a introdurre la destinazione esclusiva all’autoconsumo.
Il terzo motivo è stato dichiarato tardivo per la parte relativa allo screening di VIA, trattandosi di fase autonomamente lesiva, e infondato per il resto. Alla data di chiusura dell’istruttoria il progetto di repowering non era ancora approvato, non essendo maturato il titolo abilitativo per effetto del decorso del termine di cui all’art. 8, comma 8, lett. c), D.Lgs. n. 190/2024. Il Collegio ha pertanto respinto il ricorso, dichiarato inammissibile l’intervento e condannato il Comune alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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