Obbligo di provvedere sull’istanza di acquisizione sanante del bene occupato (TAR Sicilia n. 1411 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione è tenuta a concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza del proprietario del fondo illegittimamente occupato per la realizzazione di un’opera pubblica, che chieda la definizione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. L’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge n. 241/1990. Il silenzio serbato oltre il termine di trenta giorni è illegittimo. Nel giudizio avverso il silenzio il sindacato del giudice è limitato all’accertamento dell’obbligo di provvedere e non si estende al merito della scelta discrezionale. Il giudice non può imporre l’acquisizione del bene, ma solo ordinare la conclusione del procedimento, valutando gli interessi in conflitto tra acquisizione e restituzione.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un terreno occupato da una porzione dell’autoparco comunale, hanno accertato tramite accesso agli atti l’assenza di un titolo ablativo e la mancata corresponsione di alcuna indennità. Hanno quindi diffidato il Comune a concludere il procedimento, optando per l’acquisizione sanante o per la restituzione del bene.

Non essendo intervenuto alcun provvedimento, gli interessati hanno proposto ricorso avverso il silenzio, deducendo la violazione dell’obbligo di provvedere e chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce con nettezza la fisionomia dell’obbligo di provvedere. Quando il procedimento consegue obbligatoriamente a un’istanza del privato, l’Amministrazione deve concluderlo con un provvedimento espresso; e ciò vale — precisa il Collegio — non perché debba provvedere favorevolmente, ma perché deve comunque provvedere.

Il richiamo all’art. 2, primo comma, della legge n. 241/1990 è puntuale e include il secondo periodo della disposizione: l’obbligo sussiste anche ove l’istanza risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. L’inerzia, dunque, non trova giustificazione nella eventuale debolezza della pretesa sostanziale.

Nel caso concreto i ricorrenti avevano notificato l’istanza-diffida in data 10 dicembre 2025 e, alla data del ricorso e poi della memoria, il Comune non aveva adottato alcun provvedimento. I proprietari restavano così in una condizione di incertezza sulla sorte del bene. Il comportamento omissivo è giudicato palesemente illegittimo per violazione del termine di trenta giorni.

Accertata l’illegittimità del silenzio, il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a. Qui il Collegio traccia il confine del proprio sindacato: esso è limitato all’accertamento dell’obbligo di provvedere e non può estendersi al merito della scelta disciplinare. L’ordine impartito è dunque di concludere il procedimento con determinazione espressa e motivata, decidendo — previa valutazione degli interessi in conflitto — se procedere all’acquisizione sanante o alla restituzione.

Proprio su questo punto cadono le ulteriori domande dei ricorrenti, che presuppongono una scelta di merito che l’Amministrazione non ha ancora compiuto. Il termine assegnato è di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. è nominato sin d’ora un Commissario ad acta, che provvederà in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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