Reato ostativo e diniego di conversione del permesso di soggiorno (TAR Sicilia n. 1414 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di soggiorno, la condanna definitiva per il reato di cui all’art. 171, comma 1, lett. d), legge n. 633/1941 integra un’ipotesi di reato ostativo ai sensi dell’art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n. 286/1998. Ne deriva che l’Amministrazione è tenuta a rigettare l’istanza di conversione del permesso di soggiorno “casi speciali” in permesso per lavoro autonomo in virtù di un potere vincolato, senza che residui spazio per una valutazione comparativa della pericolosità sociale attuale o dell’inserimento socio-lavorativo. La declaratoria di incostituzionalità di cui alla Corte cost. n. 88/2023 non ha inciso sull’automatismo ostativo riferito a reati diversi da quelli ivi considerati. La natura vincolata del provvedimento esclude, infine, l’annullabilità per vizi procedurali ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Catania ha respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno casi speciali, rilasciato nel regime transitorio ex art. 1, comma 9, d.l. n. 113/2018, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il diniego si fondava su due condanne penali definitive risultanti dal casellario giudiziario: un decreto penale del 2006, per violazione della normativa sul diritto d’autore e per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, e una sentenza del 2011, divenuta irrevocabile nel 2012, per gli stessi reati di cui agli artt. 474 e 648, comma 2, cod. pen.

Il ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria, violazione delle garanzie partecipative per inidoneità del preavviso di rigetto e mancato bilanciamento degli interessi, con particolare riguardo al percorso di integrazione avviato in Italia. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 28.06.2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha confermato il convincimento già espresso in sede cautelare, ribadendo che la condanna per il reato di cui all’art. 171, comma 1, lett. d), legge n. 633/1941 rientra nel novero dei reati ostativi di cui all’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata, l’esistenza di una condanna per reati ostativi impedisce il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo un automatismo preclusivo, e l’obbligo di motivazione può esaurirsi nel mero riferimento alla condanna, senza necessità di bilanciamento con gli interessi del privato.

Il Tribunale ha aggiunto che, ai sensi dell’art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n. 286/1998, la condanna irrevocabile per i reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sez. II, della legge sul diritto d’autore comporta automaticamente la preclusione, senza che si richieda l’accertamento in concreto della pericolosità sociale, avendo il legislatore operato a monte una valutazione presuntiva. In tali ipotesi, ha precisato il Collegio, l’Amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità ed è tenuta ad adottare un provvedimento di natura vincolata.

Quanto all’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, il Tribunale ha osservato che la Corte cost. n. 88/2023 ha limitato la declaratoria di incostituzionalità al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui ricomprende tra le ipotesi automaticamente ostative le condanne per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e quelle definitive per il reato di cui all’art. 474, comma 2, cod. pen., senza prevedere una verifica in concreto della pericolosità. Tale pronuncia non ha quindi investito l’automatismo ostativo in relazione a reati diversi.

Infine, con riferimento ai vizi del preavviso di rigetto, il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, poiché, per la natura vincolata del provvedimento, era palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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