Obbligo di provvedere sull’istanza di acquisizione sanante per occupazione sine titulo (TAR Sicilia n. 3660 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione ha l’obbligo giuridico di provvedere con atto formale sull’istanza con cui il privato chiede l’avvio e la conclusione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, in relazione a un fondo occupato sine titulo e irreversibilmente trasformato. Tale obbligo, positivizzato in via generale dall’art. 2 della legge n. 241/1990, sussiste anche quando non sia tipizzato un potere di istanza, ogni volta che ragioni di giustizia ed equità impongano una risposta esplicita. L’inerzia legittima il privato a esperire l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a.. Una nota dell’ufficio che si limiti a rappresentare l’avvio di verifiche interne non integra un provvedimento e non fa cessare l’antigiuridicità dell’inerzia. Le ragioni che avrebbero potuto fondare un diniego, se non tradotte in un provvedimento positivo, restano mere enunciazioni difensive.

Il Fatto

Un fondo sito nel territorio comunale, originariamente di proprietà di un privato, è stato trasformato dall’amministrazione in assenza di decreto di esproprio e delle formalità preliminari alla procedura espropriativa. Una porzione è stata annessa a una particella contigua e destinata a edifici pubblici; altre porzioni sono state occupate, frazionate e destinate a viabilità urbana. Alla morte del titolare, la ricorrente è rimasta unica erede.

Con diffida dell’11 agosto 2025 la ricorrente ha chiesto al Comune di attivare e concludere il procedimento di acquisizione sanante e di corrispondere gli indennizzi previsti dalla norma. L’amministrazione ha risposto con una PEC del 12 settembre 2025, nella quale il responsabile del settore ha dichiarato di non avere riscontro documentale e di avere in corso verifiche di ufficio. La ricorrente ha quindi agito ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni in rito e ne ravvisa il comune errore prospettico. La ricorrente non ha rivendicato la proprietà dei beni, ma ha chiesto di far cessare un silenzio ritenuto pregiudizievole rispetto all’occupazione dei fondi. Da qui l’insussistenza dell’esigenza di evocare un contraddittore necessario, nonché del dedotto difetto di legittimazione attiva e passiva: la prima si fonda sulla diffida, la seconda sulla sua ricezione da parte del Comune.

Quanto alla pretesa inammissibilità del rito speciale per insussistenza dell’inerzia, il Collegio esclude che la nota del 12 settembre 2025 valga a escluderla. Le ragioni addotte dal Comune attengono a motivi che avrebbero potuto trovare espressione in un provvedimento di diniego, mai positivamente adottato.

Nel merito, la nota dell’ufficio non contiene alcuna risposta concreta alla diffida. Il richiamo alle verifiche di ufficio può al più integrare la richiesta di un termine per l’istruttoria interna, ma quel termine era già scaduto alla proposizione del gravame, essendo trascorsi 59 giorni dalla comunicazione, quasi il doppio di quello massimo previsto dall’art. 2, secondo comma, della legge n. 241/1990 e dalla corrispondente norma regionale.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa che riconosce l’obbligo di provvedere sull’istanza diretta all’avvio del procedimento di acquisizione, con conseguente esperibilità dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. (Cons. St., Sez. IV, n. 4696 del 2014). L’obbligo di provvedere può discendere anche dalla peculiarità della fattispecie, quando ragioni di giustizia ed equità impongano un provvedimento esplicito (Cons. St., Sez. VI, n. 4996/2014; Sez. VI, n. 4014/2015; TAR Napoli, Sez. VI, n. 4771 del 2023).

L’occupazione sine titulo contrasta con la situazione di diritto e impone all’amministrazione di ripristinare la legalità; il privato può chiedere l’adozione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione del fondo (TAR Campania, Sez. VIII, n. 2077 del 2024). Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Comune di rispondere con atto formale alla diffida entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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