La penalità di mora non si applica all’esecuzione del giudicato sulla carta (TAR Sicilia n. 3688 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. L’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato grava su chi ha interesse a eccepirli, secondo l’art. 2697 cod. civ.: l’amministrazione che non contesti il titolo né comprovi il pagamento resta inadempiente. L’ordine di esecuzione del giudicato impone la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. La condanna alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è invece discrezionale e va esclusa quando l’esecuzione comporti un procedimento complesso e il ritardo sia riconducibile all’eccezionale mole di giudizi.

Il Fatto

La ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Catania, che aveva accertato il suo diritto a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici, con condanna dell’amministrazione all’attribuzione della stessa per un valore complessivo di € 2.500,00.

La sentenza era stata notificata al Ministero, munita di attestazione di conformità, in data 18 marzo 2025, e non era stata impugnata nei termini. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’amministrazione è rimasta inadempiente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è stata resa dal giudice ordinario ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 8 gennaio 2025: rientra pertanto tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Il Tribunale ha poi accertato il rispetto del termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito del ricorso, nonché l’avvenuta notificazione della sentenza al Ministero, ai fini della decorrenza del termine dilatorio.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare specificamente il titolo eseguendo né comprovare l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il Tribunale ha ritenuto sussistente l’obbligo giuridico dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, ordinandole di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che allo stesso sia dovuto alcunché, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001: la nomina di un dirigente del Ministero resistente rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Tribunale ha invece respinto la domanda di condanna alla penalità di mora, ritenendola non giustificata. L’esecuzione delle sentenze in materia di carta elettronica del docente comporta un procedimento complesso che coinvolge più soggetti; inoltre, il ritardo del Ministero è apparso ragionevolmente riconducibile all’eccezionale mole dei procedimenti pendenti sul rilascio della carta, comprovata dal vasto contenzioso insorto.

Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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