Obbligo di provvedere sul piano urbanistico per aree in zona bianca (TAR Sicilia n. 2398 del 03.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste l’obbligo giuridico di provvedere sull’istanza volta all’adozione di un atto di pianificazione urbanistica di un’area priva di classificazione, quando tale situazione deriva dalla decadenza di vincoli preordinati all’espropriazione, di vincoli che comportino l’inedificabilità del suolo o che comunque privino il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico. Al ricorrere di tale presupposto è configurabile l’inerzia provvedimentale e resta attivabile il rimedio processuale disciplinato dagli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. L’obbligo deve ritenersi in via generale sussistente anche in tutte le fattispecie in cui concrete e circostanziate ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, ogni volta che sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni pubbliche. Il giudice amministrativo ordina all’ente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, di contenuto positivo o negativo, e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari pro indiviso di terreni siti nel territorio comunale, censiti al catasto terreni e ricompresi in un’area divenuta zona bianca a seguito della decadenza del vincolo preordinato all’esproprio. Sin dal 2010 essi avevano sollecitato la riqualificazione urbanistica delle aree. Con deliberazione consiliare il Comune aveva approvato la relativa proposta, ma il provvedimento è stato annullato dal giudice amministrativo con una precedente sentenza.
Con nota inoltrata a mezzo PEC nel maggio 2023 i proprietari hanno quindi richiesto all’ente di esercitare il proprio potere di pianificazione, conferendo una disciplina urbanistica all’area inclusa in zona bianca. Seguivano due solleciti nel mese di ottobre e nel mese di novembre 2023. Il Comune non ha avviato l’iter di ripianificazione né ha risposto all’istanza. I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. L’amministrazione, ritualmente evocata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso. L’istanza risulta documentata in atti, presentata a mezzo PEC e sollecitata due volte; alla data di notifica del ricorso il Comune doveva già aver concluso il procedimento. L’ente non ha invece provveduto sulla richiesta, rispetto alla quale sussiste l’obbligo giuridico di provvedere con l’adozione di un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto.
Il Tribunale richiama il condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (Cons. Stato, sez. II, n. 7398 del 2021; TAR Campania, sez. II, n. 185 del 2017), secondo cui l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di adozione di un atto di pianificazione urbanistica è configurabile quando l’area sia priva di classificazione urbanistica. Ciò accade in caso di decadenza di vincoli preordinati all’espropriazione, di vincoli che comportino l’inedificabilità del suolo o che comunque privino la proprietà del suo sostanziale valore economico.
Al ricorrere di tale evenienza è ravvisabile l’inerzia provvedimentale dell’amministrazione, con possibilità di attivare il rimedio processuale degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.. Il Collegio precisa, inoltre, che l’obbligo deve ritenersi in via generale sussistente in tutte le fattispecie in cui concrete e circostanziate ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento, anche oltre un’espressa previsione di legge (Cons. Stato n. 2688 del 2015).
Rileva il dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, da cui sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere contenuto e ragioni delle determinazioni, qualunque esse siano. Il ricorso è pertanto accolto: il Comune deve concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’ipotesi di persistente inerzia è nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile dell’Area tecnica e programmazione urbanistica di un Comune limitrofo, con facoltà di delega, che provvederà entro i successivi sessanta giorni su istanza di parte e con oneri a carico dell’ente inadempiente. Il compenso sarà liquidato dopo l’espletamento del mandato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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