Ottemperanza per la carta docente: nomina del commissario ad acta in caso di inadempimento (TAR Lombardia n. 3073 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza alle sentenze di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, qualora il titolo esecutivo sia passato in giudicato e ritualmente notificato, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia provveduto, il giudice dell’ottemperanza deve accertare l’inottemperanza e ordinare l’esecuzione. Nell’esercizio del potere sostitutorio, il giudice può assegnare un termine per l’adempimento e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nominare sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con facoltà di delega. Tale incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto e non richiede la previa attivazione del procedimento monitorio. La sentenza di condanna al rilascio della carta docente ai docenti precari costituisce titolo idoneo per l’azione di ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente, o titolo equipollente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un importo annuo di 500 euro. Il Ministero non ottemperava alla sentenza e, pertanto, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, non estendendo però la richiesta alle spese di lite del giudizio di merito, che erano state distratte in favore dei difensori e per le quali non era stata esperita l’azione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato che il titolo esecutivo era passato in giudicato e ritualmente notificato e che, dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni della ricorrente, l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la resistente non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, sicché il credito risultava incontestato nell’an e nel quantum.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per i pagamenti dovuti. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale avrebbe dato corso al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente. L’incarico è stato qualificato come adempimento connesso ai doveri d’istituto, non oneroso per l’amministrazione.

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento del Consiglio di Stato in materia di esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento della carta docente, richiamato anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, poste a carico della parte soccombente e distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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