Il termine perentorio del procedimento di VIA non elide l’obbligo di provvedere (TAR Puglia n. 1611 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale, qualificati perentori dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, producono effetti solo ai fini degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, legge n. 241/1990 e non determinano la perdita del potere in capo all’amministrazione. Residua pertanto in capo al MASE l’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato sull’istanza di VIA, senza vincolo di contenuto. La mancata espressione dei pareri nei termini, o la loro negatività, non elide tale obbligo. Il rimedio avverso il silenzio-inadempimento è esperibile in presenza di un contegno inerte antidoveroso, a prescindere dal carattere discrezionale del provvedimento richiesto.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 13 febbraio 2024 istanza di VIA ai sensi degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006 per un impianto eolico da 49,6 MW con opere di connessione nel Comune di Brindisi. Il MASE comunicava la procedibilità dell’istanza il 2 maggio 2024 e disponeva la pubblicazione della documentazione il 6 maggio 2024 per la consultazione pubblica ex art. 24 d.lgs. n. 152/2006.

Decorso il termine per la conclusione del procedimento, la società ha agito ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio e la condanna del Ministero, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Speciale PNRR a pronunciarsi, con nomina di un commissario ad acta. La Soprintendenza rappresentava di attendere ancora il parere della Commissione e lo schema di provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa generale secondo cui il ricorso contra silentium accerta la violazione dell’obbligo di provvedere su istanza del privato, senza che rilevi il contenuto discrezionale o meno dell’atto richiesto, come affermato da Cons. Stato, IV, n. 1559/2020 e Cons. Stato n. 8810/2019.

Nel merito, il progetto rientra tra quelli dell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, cioè compresi nel PNIEC, come dedotto dalla ricorrente e non smentito. Trova quindi applicazione l’art. 25, comma 2-bis, che impone alla Commissione di esprimersi entro trenta giorni dalla consultazione e comunque entro centotrenta dalla pubblicazione, con adozione del provvedimento nei successivi trenta giorni.

Il Collegio valorizza altresì l’art. 25, comma 1, ultimo periodo, secondo cui i pareri mancanti o negativi non impediscono la valutazione, e l’art. 25, comma 2-quater, che disciplina il potere sostitutivo. Quanto alla perentorietà dei termini ex art. 25, comma 7, essa opera nei limitati confini degli artt. 2 e 2-bis legge n. 241/1990: non comporta perdita del potere e lascia integro l’obbligo di provvedere.

Il giudice richiama il consolidato orientamento secondo cui il silenzio del MASE è illegittimo per inosservanza della scansione temporale degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006, in coerenza con il favor per le rinnovabili e con il Regolamento (UE) 2022/2577 (TAR Lazio n. 12670/2024, TAR Puglia n. 500/2024). Nemmeno i criteri legali di preferenza nell’esame delle pratiche fanno venir meno i termini (Cons. Stato n. 9777/2024).

Accertata l’illegittimità del silenzio, il Collegio riconosce l’obbligo del MASE di concludere con provvedimento espresso e motivato, senza vincolo di contenuto, assegnando il termine di novanta giorni e riservando la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero è condannato alle spese; compensazione con le altre amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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