Interesse al ricorso contro il titolo edilizio e prova del pregiudizio (TAR Lombardia n. 1679 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio la legittimazione e l’interesse al ricorso costituiscono condizioni dell’azione autonome e distinte, entrambe soggette all’accertamento del giudice, anche d’ufficio. Il criterio della vicinitas vale a individuare la legittimazione, ma non dimostra da solo l’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Il ricorrente deve allegare e provare il concreto pregiudizio che l’iniziativa edilizia gli arreca e l’utilità concreta che l’annullamento del titolo gli assicura. La riduzione in pristino già disposta dall’amministrazione non fa venire meno l’interesse, ma il ricorrente deve comunque dimostrare che lo stato sanato continua a lederlo.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di un compendio immobiliare adiacente al terreno sul quale il controinteressato ha ricostruito un manufatto preesistente. I lavori erano stati autorizzati con autorizzazione paesaggistica n. 4 del 17 febbraio 2015 e permesso di costruire n. 5 del 16 marzo 2015. A seguito di un sopralluogo del 3 novembre 2016, il Comune ha rilevato difformità e disposto la sospensione dei lavori. Il controinteressato ha quindi presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e di permesso in sanatoria.

La Soprintendenza ha espresso parere favorevole per le modifiche delle aperture e non favorevole per le modifiche della copertura, quanto a materiali e sporgenza della gronda. Il Comune ha rilasciato la certificazione di compatibilità paesaggistica parziale n. 01/2019 e il permesso di costruire in sanatoria n. 10/2019, con prescrizioni di ripristino della copertura e di ribassamento dell’altezza. I proprietari confinanti hanno impugnato i titoli, deducendo violazione degli artt. 146, 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004, dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e delle NTA del Piano delle Regole, per difetto della doppia conformità. Il Comune e il controinteressato hanno eccepito la carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene dirimente l’esame dell’eccezione di carenza di interesse. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, il TAR ribadisce la distinzione e l’autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso: il giudice deve accertare entrambi, anche d’ufficio, e la vicinitas non vale da sola a dimostrare l’interesse, da intendersi come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.

Nel caso concreto i ricorrenti hanno invocato l’effetto ripristinatorio dell’annullamento per recuperare il diritto di veduta sulla proprietà, sostenendo che il ripristino parziale non esaurisce la lesione. Il Tribunale esamina questa prospettazione e la ritiene non adeguatamente dimostrata.

Da un lato, non è contestato che il controinteressato abbia eseguito la riduzione in pristino della copertura e il ribassamento dell’altezza, adeguandosi alle prescrizioni comunali. Dall’altro, l’ampliamento volumetrico lamentato dai ricorrenti — e contestato dalle altre parti — non risulta provato.

Né la documentazione fotografica prodotta chiarisce come la costruzione, nella sua attuale conformazione, possa pregiudicare il diritto di veduta. Il Collegio richiama il principio secondo cui il ricorrente deve dimostrare lo specifico pregiudizio che l’iniziativa edilizia gli provoca e che l’annullamento del titolo sia per lui concretamente utile (TAR Veneto, sez. II, n. 469 del 2022).

Accertata l’assenza della condizione dell’azione, il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese sono compensate per la peculiarità della fattispecie e la risoluzione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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