Silenzio del MASE sulla VIA e rimborso dei diritti di istruttoria (TAR Puglia n. 1610 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio fissato dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale non determina la perdita del potere amministrativo, ma lascia integro l’obbligo del MASE di provvedere con atto espresso sull’istanza del privato. Tale obbligo non viene meno per la mancata espressione dei pareri richiesti o per il loro contenuto negativo, dovendo l’autorità competente procedere comunque alla valutazione. Il rimedio avverso il silenzio inadempimento è esperibile a prescindere dal contenuto discrezionale del provvedimento richiesto. Il mancato rispetto dei termini impone il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006, prescindendo dalla natura dolosa o colposa del ritardo.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 4 settembre 2023 istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del procedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione a un progetto di impianto agrivoltaico e alle relative opere di connessione alla rete. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, verificata la completezza dell’istanza, ha disposto la pubblicazione della documentazione per la consultazione pubblica ex art. 24 del d.lgs. n. 152/2006. Decorsi i termini previsti, il procedimento non è stato concluso.
La società ha quindi agito ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio inadempimento e per la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati. Si sono costituiti il MASE, il Ministero della Cultura e la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC; gli altri enti intimati non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del rimedio contra silentium: l’azione è diretta ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza del privato e presuppone un contegno inerte del soggetto pubblico, senza che rilevi il carattere discrezionale o meno del provvedimento richiesto, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 1559/2020 e n. 8810/2019).
Nel merito, il fondamento dell’obbligo si rinviene nell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, che detta termini speciali per i progetti ricompresi nel PNRR e nel PNIEC, categoria alla quale il Collegio ritiene riferibile il progetto in esame, non contestato sul punto. Assume rilievo l’art. 25, comma 2-bis, che fissa in trenta giorni dalla conclusione della consultazione, e comunque in centotrenta giorni dalla pubblicazione, il termine per lo schema di provvedimento, oltre i successivi trenta giorni per l’adozione. Rileva altresì il comma 1, secondo cui, anche in caso di pareri omessi o negativi delle altre autorità, l’autorità competente procede comunque alla valutazione.
Il Collegio esamina poi l’art. 25, comma 2-quater, che disciplina il potere sostitutivo, e il comma 7, che qualifica perentori tutti i termini del procedimento. La perentorietà, tuttavia, opera ai limitati fini degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990 e non implica la perdita del potere, residuando in capo all’amministrazione l’obbligo di provvedere.
Il Collegio dà continuità all’orientamento secondo cui il silenzio del MASE è manifestamente illegittimo per inosservanza della scansione temporale degli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, in coerenza con il favor per le fonti energetiche rinnovabili anche sovranazionale (Regolamento UE 2022/2577). La mancata espressione dei pareri nei termini o la loro negatività non elide l’obbligo di una pronuncia espressa (TAR Lazio n. 12670/2024; TAR Puglia n. 500/2024; TAR Sicilia n. 1728/2024; Cons. Stato n. 9777/2024).
Accertato il silenzio, il Collegio riconosce l’obbligo del MASE di concludere il procedimento con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto, assegnando il termine di 90 giorni, e riserva la nomina del commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento. Accoglie infine la domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, disposizione che prescinde dalla colpa e opera per il solo mancato rispetto del termine, condannando il MASE al pagamento di € 8.596,47.
Nota della Redazione
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