Ottemperanza e poteri del commissario ad acta sull’insufficienza dei fondi (TAR Sicilia n. 3423 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio. La mancanza di disponibilità di cassa e l’esaurimento dei fondi di bilancio non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione: il commissario ad acta deve porre in essere ogni iniziativa necessaria, provvedendo all’allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento. La nomina di un dirigente della stessa amministrazione resistente non dà diritto ad alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, regola applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle somme ivi indicate. Il ricorso è stato notificato il 16 aprile 2025 e depositato il successivo 29 aprile 2025.

L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, depositando documentazione. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione. Il thema decidendum riguarda la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza e l’effettivo soddisfacimento della pretesa creditoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. La sentenza del giudice ordinario non è stata impugnata nel termine dell’art. 327 c.p.c., come da attestazione del 28 aprile 2025: rientra quindi tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.c. ammette il giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale accerta il rispetto del termine decennale dell’art. 114, comma 1, c.p.a. e di quello di deposito dell’art. 87, comma 3, c.p.a.. Il titolo è stato notificato con formula esecutiva il 29 maggio 2024: sono state rispettate le formalità ai fini del decorso del termine dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, l’esercizio dell’azione è rituale e l’inadempimento è affermato. Dalla documentazione depositata il 23 ottobre 2025 emerge l’avanzato stadio del procedimento di liquidazione, ma non l’effettivo soddisfacimento della pretesa. Il Collegio ordina pertanto all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega. L’organo straordinario dovrà dare completa ed esatta esecuzione, curando allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento materiale della somma.

Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 si applica per analogia anche alle altre condanne pecuniarie, come affermato da TAR Calabria n. 1706 del 2024, TAR Campania n. 5142 del 2024, TAR Sicilia n. 2621 del 2024 e TAR Sardegna n. 983 del 2023. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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