Cassa economale spese irregolari per omaggi e onoranze con addebito all’economo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 244 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile che abbia gestito la cassa economale di un ente locale è irregolare quando le spese non trovino fondamento in un titolo che ne autorizzi l’impegno e non siano riconducibili alle finalità istituzionali dell’ente. Le spese per onoranze funebri di familiari di amministratori o dipendenti comunali e quelle per omaggi a esercizi commerciali di nuova apertura costituiscono impieghi di denaro pubblico privi di copertura regolamentare e di nesso con l’attività dell’ente. La buona fede dell’economo non esime dal giudizio di irregolarità, ma può incidere sulla sola graduazione dell’addebito. La declaratoria di irregolarità con addebito comporta la condanna dell’agente contabile alla refusione delle spese di lite.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore ha deferito alla Sezione giurisdizionale il conto giudiziale reso dall’economo del Servizio Economato di un Comune, in relazione alla gestione del fondo economale dell’esercizio finanziario indicato. Il revisore aveva evidenziato criticità strutturali e singole spese non discaricabili.
L’agente contabile, costituitosi, ha chiesto il rigetto della pretesa, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza, e in via subordinata ha contestato i profili di irregolarità prospettati, invocando la propria buona fede. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni adesive alla relazione di deferimento. La causa è stata discussa e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’esame delle criticità strutturali. La costituzione del fondo economale, avvenuta in assenza di determinazione dirigenziale di impegno della spesa, e i reintegri impropri del fondo, con conseguente irregolare incremento, integrano violazioni del modulo procedimentale che assicura la corretta contabilizzazione. Su questi profili il Collegio richiama la propria giurisprudenza, da cui non ravvisa motivo di discostarsi, secondo cui la gestione del servizio economale presuppone la preventiva autorizzazione con apposita delibera e il rispetto delle regole sul reintegro della cassa. Tali irregolarità strutturali non generano alcun ammanco e vanno emendate mediante iniziative migliorative per il futuro.
Quanto alle anticipazioni, il Collegio ribadisce che una modalità operativa siffatta viola il principio di legalità della spesa e consente uno sviluppo incontrollato della spesa economale, sottratta ai vincoli delle previsioni di bilancio del fondo. Sul punto richiama propri precedenti in casi analoghi.
Passando alle spese di cassa, la Sezione affronta i buoni relativi a partecipazioni a celebrazioni funebri di familiari del Sindaco e di dipendenti comunali, oltre a quello per cornici destinate a pergamene consegnate ad attività commerciali di nuova apertura. La Corte condivide il proprio orientamento secondo cui la prassi di porre a carico dell’ente le onoranze funebri di familiari di dipendenti è palesemente illegittima, non essendo ammissibile che l’amministrazione sostenga spese estranee alla propria funzione in vista di un accrescimento di prestigio. I medesimi principi valgono per il lutto di familiari del Sindaco, con conseguente irregolarità delle relative spese.
Quanto alla spesa per cornici e pergamene, il Collegio rileva che essa non risulta giustificata rispetto alle finalità istituzionali dell’ente: gli omaggi a piccoli esercizi commerciali in occasione di nuove aperture non integrano uno scopo ammissibile e non possono divenire prassi a carico della collettività. Infine, la Sezione richiama la giurisprudenza contabile sulla responsabilità dell’economo, tenuto a dimostrare la regolarità dei pagamenti in stretta correlazione agli scopi per cui sono state disposte le anticipazioni e a non distrarre le somme per finalità estranee. Il conto è quindi dichiarato irregolare con addebito e condanna alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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