Riesame obbligatorio per apertura di seconda struttura sanitaria e buona fede procedimentale (TAR Sicilia n. 2171 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto dall’amministrazione sanitaria alla richiesta di riesame di un’istanza di parere di compatibilità per l’apertura di una struttura semiresidenziale è illegittimo per difetto di motivazione quando non valuta in concreto il fabbisogno territoriale e l’eventuale apertura di una seconda struttura in via concorrente. L’obbligo di pronuncia discende dagli artt. 3 e 21 septies della legge n. 241/1990, oltre che dai principi di efficienza, efficacia e buona fede sostanziale. La circostanza che la concorrenza tra le istanze sia stata generata da un errore dell’amministrazione pubblica (lo smarrimento dell’istanza originaria) impedisce di qualificare il richiedente come quisque de populo rispetto all’esigenza di valutare l’apertura di un secondo centro. Le circolari assessoriali, sul punto, hanno valenza meramente ricognitiva delle condizioni di programmazione sanitaria e non costitutiva della fattispecie.
Il Fatto
La ricorrente, una cooperativa sociale, aveva ottenuto nel 2014 il parere di compatibilità favorevole per un centro diurno destinato a soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, poi autorizzato e accreditato ai sensi dell’art. 8 ter del d.lgs. n. 502/1992. Una cooperativa concorrente aveva a sua volta presentato analoga istanza, inizialmente respinta, e aveva impugnato gli atti favorevoli alla ricorrente. Con la sentenza del CGARS n. 526/2017, richiamata nel provvedimento, le amministrazioni sanitarie venivano onerate di rivalutare la domanda della concorrente secondo il fabbisogno esistente alla data di presentazione.
In esecuzione di quel giudicato, l’amministrazione rilasciava alla controinteressata un primo parere con suddivisione delle prestazioni tra due comuni, poi un secondo parere che concentrava le venti prestazioni in un solo comune, con revoca del primo. La ricorrente impugnava questi atti, i successivi provvedimenti di autorizzazione e accreditamento, e chiedeva il riesame della propria istanza, ottenendo un diniego con la nota del 5.06.2019. Proponeva quindi ricorso e motivi aggiunti, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio raggruppa le censure in due ordini. Il primo riguarda l’illegittimità degli atti ampliativi rilasciati alla controinteressata, dedotta in funzione della prevalenza della propria istanza. Il secondo riguarda la possibilità che nel territorio siano accreditate entrambe le strutture, non in via alternativa.
Sul primo ordine, il ricorso è inammissibile e infondato. La questione dell’anteriorità della domanda della controinteressata è già stata accertata dal giudicato del CGARS n. 526/2017: ogni doglianza volta a contestarla è coperta da quel giudicato. La tesi della diversità strutturale tra struttura residenziale e semiresidenziale è argomento generico, non provato. La diversa collocazione territoriale delle prestazioni appartiene a una valutazione del fabbisogno legata all’effettività della domanda, non impedita dal giudicato.
Diverso esito ha il gruppo di censure da IX a XII. La ricorrente lamenta fondatamente che il diniego del 5.06.2019 è illegittimo perché le amministrazioni non hanno valutato se autorizzare entrambe le strutture concorrenti, in risposta al rilevante fabbisogno della provincia. Il gravame è tempestivo: la nota impugnata rigetta per la prima volta in modo esplicito la richiesta di riesame, e gli atti richiamati erano intervenuti tra altri soggetti.
Il Collegio ritiene che, nella vigenza della circolare n. 4/2015 del 25.05.2015, fosse consentito richiedere l’attivazione di più strutture semiresidenziali. La sospensione della circolare non esclude che l’accesso a più prestazioni dipenda dal concreto apprezzamento della domanda e delle risorse disponibili. Le circolari hanno valenza meramente ricognitiva delle condizioni di programmazione sanitaria.
L’eccezione dell’ASP, secondo cui la ricorrente non avrebbe impugnato l’annullamento del proprio parere favorevole del 2018, non è conducente. Quel parere era stato annullato solo in applicazione del giudicato, non per inadeguatezza intrinseca del progetto. La concorrenza tra le istanze è derivata dallo smarrimento dell’istanza originaria della controinteressata, errore dell’amministrazione che ha inciso sull’aspettativa della ricorrente. Qualificarla come quisque de populo disattende immotivatamente le ragioni sostanziali di chi ha subito le conseguenze dell’agire della PA. La nota del 5.06.2019 è quindi annullata per difetto di motivazione, con obbligo di provvedere sull’istanza di riesame, da esaminare secondo il quadro vigente al momento della notifica della sentenza.
La domanda risarcitoria è infondata allo stato, potendo valutarsi solo dopo l’esito del riesame. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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