Inottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 215 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro rimasta ineseguita, accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va rigettata quando non sussistono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario svolge funzione acceleratoria. Le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo, con sentenza, ha riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio della Carta del Docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito di € 500,00 per ciascun anno, oltre rivalutazione e interessi.

La sentenza, notificata, è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del novembre 2024. La ricorrente lamenta la mancata esecuzione del titolo e propone ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Marche, chiedendo anche la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’Amministrazione si costituisce con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la procedibilità del ricorso: dopo la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità risulta quindi integrata.

Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito e l’Amministrazione non ha opposto effettive ragioni di diritto contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Ricorrono pertanto i presupposti per l’accoglimento.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero.

Il commissario assume le funzioni solo qualora investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: non si ravvisano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario è ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria. Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in € 600,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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