Giudicato sull’abuso edilizio e demolizione vincolata senza autotutela delle SCIA (Cons. Stato n. 1998 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice amministrativo ha accertato con giudicato che l’intervento è stato realizzato in difetto del necessario permesso di costruire e in violazione delle distanze, l’amministrazione comunale non deve previamente annullare in autotutela la SCIA: l’accertamento dell’abusività sostanziale dell’opera lascia residuare un potere vincolato di repressione. L’ordine di demolizione consegue all’inesistenza dei presupposti del titolo e non richiede una nuova ponderazione dell’interesse pubblico. La fiscalizzazione ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 380/2001 costituisce eccezione alla regola del ripristino e opera solo in presenza di vizio procedurale o di impossibilità materiale della riduzione in pristino, non per vizi sostanziali. L’impossibilità tecnico-costruttiva della demolizione attiene alla fase esecutiva e il relativo onere probatorio grava sul privato.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile presentava nel 2015 e nel 2016 più SCIA per modifiche interne, ampliamenti e chiusura di loggiati. La società confinante sollecitava il Comune all’esercizio del potere repressivo per violazione delle distanze e delle norme di piano. Il Comune negava l’intervento in autotutela; il TAR Liguria accoglieva il ricorso per la società e la decisione era confermata dal Consiglio di Stato nel 2022, con accertamento della necessità del permesso di costruire e della violazione delle distanze.
A seguito del giudicato, il Comune avviava il procedimento e, con atto del 14 dicembre 2022, applicava la fiscalizzazione per alcune opere e riteneva non superabile il vizio per l’ampliamento sul fronte ovest, ingiungendone la demolizione con provvedimento del 19 gennaio 2023. La proprietaria impugnava davanti al TAR Liguria, che respingeva ricorso e motivi aggiunti con sentenza del 12 maggio 2025. Proponeva quindi appello, contestando in particolare il rapporto tra autotutela e potere sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge i primi due motivi, osservando che la questione teorica circa gli effetti della SCIA utilizzata fuori dai presupposti normativi non è acquisita in termini univoci. La giurisprudenza si divide tra chi ritiene che l’illegittimità sostanziale non consenta all’amministrazione di eludere le condizioni dell’autotutela e chi reputa che, impiegata la segnalazione fuori dal proprio ambito applicativo, non operi il relativo regime e la posizione del privato non si consolidi.
La Corte dichiara di non dover prendere posizione, perché la vicenda è già coperta dal giudicato. Le precedenti sentenze hanno ritenuto illegittimi i dinieghi di autotutela proprio perché gli ampliamenti richiedevano il permesso di costruire e violavano le distanze. Né in motivazione né in dispositivo è stato fatto salvo un riesercizio del potere amministrativo. Da tale accertamento non residua margine di discrezionalità: in presenza di opera abusiva il Comune deve attivare i poteri repressivi e disporre la demolizione in modo vincolato.
Il Collegio esclude altresì che il riferimento all’esame dell’interesse pubblico contenuto nella precedente pronuncia imponesse una nuova ponderazione: quella statuizione riguardava la reiezione del motivo sulla natura plurimotivata degli atti di diniego. Il Comune, nel provvedimento del 14 dicembre 2022, ha comunque valutato le osservazioni della interessata. Nella materia edilizia prevale l’interesse pubblico alla tutela del territorio, come confermato dall’art. 19, comma 6-bis, legge n. 241/1990, che fa salve le disposizioni sulla vigilanza urbanistico-edilizia e sulle sanzioni del d.P.R. n. 380/2001. Nessun affidamento tutelabile si era formato, essendo la chiusura delle logge intervenuta quando il ricorso della confinante era già pendente.
Quanto all’art. 38 d.P.R. n. 380/2001, il comma 2-bis riguarda solo la SCIA alternativa al permesso di costruire; la fiscalizzazione resta ammessa nelle sole fattispecie in cui non sussista un vizio sostanziale, perché la mancanza dei presupposti dell’intervento preclude la conversione della demolizione in sanzione pecuniaria. In linea generale l’opera abusiva va demolita ai sensi dell’art. 31, e la sanzione pecuniaria rappresenta l’eccezione.
Infine, il terzo motivo è infondato: l’impossibilità di demolire senza pregiudizio della parte legittima attiene all’esecuzione e non alla legittimità dell’ordine; la valutazione è tecnica, non ponderativa di interessi, e l’onere della prova incombe sul privato. L’equivoco riferimento alla SCIA n. 7531 del 2015 non travolge il provvedimento, essendo individuate le opere da demolire nell’ampliamento di diciotto metri quadri sul lato ovest. L’appello è respinto, con spese liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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