Obbligo di ritipizzazione dell’area a vincolo espropriativo scaduto (TAR Sicilia n. 274 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza per inutile decorso del termine di efficacia di un vincolo preordinato all’espropriazione determina nello strumento urbanistico un vuoto di disciplina che l’Amministrazione è tenuta a colmare, con un vero e proprio obbligo di provvedere all’integrazione del piano regolatore. Il proprietario dell’area soggetta a vincolo ormai scaduto vanta un interesse legittimo pretensivo all’esercizio della funzione di governo del territorio e all’adozione dei provvedimenti urbanistici necessari. L’istanza del privato diretta a ottenere la nuova disciplina urbanistica comporta, decorso nell’inerzia del Comune il termine normativamente stabilito, la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale. L’obbligo di provvedere sussiste anche quando la richiesta non sia suscettibile di accoglimento, con il correlativo onere di motivare congruamente la decisione.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari di un terreno sito nel Comune di Capo d’Orlando, censito al foglio 10, particella 70. Il cespite, in base alle previsioni del P.R.G. comunale, è stato classificato come Zona S6 per mq 2213 e assoggettato a vincoli espropriativi.

Secondo la prospettazione di parte, decorso il quinquennio dall’approvazione dello strumento urbanistico, i vincoli preordinati all’espropriazione sono decaduti e non sono stati rinnovati, con conseguente classificazione dell’area come zona bianca. I ricorrenti hanno quindi presentato istanza di riclassificazione urbanistica, proponendo l’attribuzione della destinazione B4, analoga a quella delle aree circostanti. Il Comune non ha mai riscontrato l’istanza. I proprietari hanno pertanto adito il TAR ai sensi degli art. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria del silenzio-inadempimento e la condanna dell’Ente a provvedere. Il Comune, pur ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’istituto. La decadenza del vincolo per inutile decorso del termine di efficacia produce nello strumento urbanistico, che deve coprire l’intero territorio comunale, un vuoto di disciplina che l’Amministrazione è tenuta a colmare. Ne deriva un obbligo di provvedere all’integrazione del piano regolatore e, correlativamente, un interesse legittimo pretensivo del proprietario all’esercizio della funzione di governo del territorio.

Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, che impone di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso ogniqualvolta il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza o debba essere iniziato d’ufficio. Il Tribunale richiama il dovere di correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. e la qualificata aspettativa del privato a un’esplicita pronuncia, sottolineando che all’autorità non è affidata una mera facoltà, ma una potestà, cioè l’esercizio obbligatorio di un potere in funzione della cura dell’interesse pubblico.

Su tali basi il Collegio afferma che, quando per il venir meno dei vincoli un terreno resti privo di regolamentazione, il proprietario può presentare istanza di nuova destinazione urbanistica e il Comune è tenuto a esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta non sia suscettibile di accoglimento, con l’obbligo di motivare congruamente la decisione. Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza consolidata secondo cui in Sicilia trova applicazione la disciplina del termine quinquennale di durata dei vincoli e alla scadenza sorge l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla nuova destinazione.

Nel caso di specie il Comune non ha fornito alcun riscontro all’istanza, pur essendo decorso il termine generale per la conclusione del procedimento, né ha ritipizzato l’area. Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria dell’obbligo di provvedere entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato Commissario ad acta il Direttore Generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di centoventi giorni. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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