Sospensione ex lege impedisce la decadenza del nulla osta (TAR Lazio n. 7022 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione dichiara la decadenza di un nulla osta al lavoro subordinato per l’inutile decorso del termine di validità di cui all’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, qualora, alla data di adozione dell’atto, sia già entrato in vigore l’art. 3, commi 2 e 3, del D.L. n. 145/2024. Tale disposizione, applicabile ai nulla osta rilasciati in favore di lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka, impone la sospensione ex lege dell’efficacia del nulla osta fino alla conferma espressa dello Sportello Unico circa il positivo espletamento delle verifiche. L’atto da adottare, ove le verifiche non abbiano esito positivo, è la revoca del nulla osta e non la decadenza. Configura, inoltre, un profilo di illegittimità la circostanza che il preavviso di avvio del procedimento riguardi la revoca, mentre il provvedimento finale disponga la decadenza per un motivo differente.

Il Fatto

Un datore di lavoro presentava domanda telematica di nulla osta al lavoro subordinato in favore di un cittadino del Bangladesh. Dopo il rilascio del nulla osta, il lavoratore veniva convocato presso l’Ambasciata d’Italia, che erroneamente comunicava la presenza di errori sui dati anagrafici, senza poi provvedere al rilascio del visto di ingresso.

La Prefettura di Roma dichiarava la decadenza del nulla osta, rilevando il decorso di oltre sei mesi dal rilascio senza che fosse seguito l’ingresso del lavoratore o la richiesta di conversione. Avverso tale atto, il datore di lavoro proponeva ricorso, deducendo l’illegittimità della decadenza alla luce del quadro normativo sopravvenuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura concernente la mancata applicazione dell’art. 3, commi 2 e 3, del D.L. n. 145/2024. Tale disposizione, entrata in vigore l’11 ottobre 2024 e applicabile ai nulla osta rilasciati in favore di cittadini del Bangladesh fino al 31 dicembre 2025, prevede la sospensione dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati, in attesa della conferma espressa da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione dell’esito positivo delle verifiche.

Il Tribunale ha osservato che, alla data di adozione del provvedimento impugnato (14 agosto 2025), la disciplina sopravvenuta era già vigente. La Prefettura di Roma avrebbe quindi dovuto dichiarare il nulla osta sospeso ex lege, e non decaduto per l’inutile decorso del termine di sei mesi. La sospensione prevista dal legislatore prevale sul meccanismo decadenziale di cui all’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, con la conseguenza che l’eventuale esito negativo delle verifiche avrebbe dovuto condurre alla revoca del nulla osta, non alla decadenza.

A sostegno della decisione, il Collegio ha valorizzato anche il profilo procedimentale: il preavviso del 26.8.2024 concerneva la revoca del nulla osta, motivata dalla non conformità dell’asseverazione, mentre il provvedimento finale ha disposto la decadenza per un diverso motivo, ossia la scadenza del termine di validità. Tale difformità tra l’oggetto della comunicazione di avvio del procedimento e il contenuto dell’atto finale integra un ulteriore profilo di illegittimità.

Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato, ai fini della riapertura del procedimento per la verifica della permanenza dell’interesse del datore di lavoro e della ricognizione dello stato della pratica di ingresso, in conformità ai precedenti richiamati (TAR Marche, sez. II, n. 14/2026; TAR Lazio-Roma, sez. I ter, n. 5333/2026). Le spese di lite sono state compensate stante la peculiarità della vicenda, con restituzione del contributo unificato in favore di parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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