Liquidazione del compenso del verificatore nel giudizio di ottemperanza (TAR Abruzzo n. 359 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il compenso spettante al verificatore nominato dal giudice è liquidato con decreto collegiale, in applicazione dei criteri di cui all’art. 49 e ss. del d.P.R. n. 115/2002. La liquidazione deve tenere conto del grado di complessità dell’incarico, dell’impegno richiesto, del valore tecnico della relazione depositata e del risultato ottenuto. Il compenso così determinato è posto a carico della parte soccombente nel giudizio nel quale la verificazione è stata disposta. La valutazione del giudice è ancorata ai parametri del D.M. n. 140/2012 e non richiede una motivazione analitica quando l’importo liquidato sia proporzionato all’entità dell’attività svolta.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara una sentenza favorevole in materia di riconoscimento del cosiddetto “Bonus Carta Docente”. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo l’esecuzione del giudicato nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo.
Nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidando l’incarico a un funzionario della Prefettura di Pescara. All’esito delle operazioni, il verificatore depositava la propria relazione e, in data 5 marzo 2026, presentava richiesta di liquidazione del compenso per l’attività svolta, sulla quale il Collegio era chiamato a pronunciarsi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha accolto l’istanza di liquidazione, ritenendo sussistenti i presupposti per riconoscere al verificatore un compenso per l’incarico espletato. Il Collegio ha richiamato i criteri di cui all’art. 49 del d.P.R. n. 115/2002, che disciplina la determinazione dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice, e il D.M. n. 140/2012, che fissa i parametri per la liquidazione giudiziale.
Nella determinazione dell’importo, il Tribunale ha valutato il grado di lieve complessità dell’incarico, l’impegno richiesto al verificatore, il valore tecnico della relazione depositata e il risultato ottenuto nell’ambito del giudizio di ottemperanza. Tali elementi hanno condotto alla liquidazione di un compenso di importo pari a euro 400,00, considerato congruo rispetto all’attività effettivamente svolta.
Il Collegio ha inoltre stabilito che la somma liquidata debba essere posta a carico della parte soccombente nel giudizio di ottemperanza, conformemente al principio per cui gli oneri per gli ausiliari del giudice gravano sulla parte che ha dato causa alla procedura. La decisione è stata assunta con decreto collegiale, in linea con la natura dell’incidente di liquidazione e con la composizione dell’organo giudicante.
La pronuncia conferma l’orientamento secondo cui, nel giudizio di ottemperanza, la verificazione costituisce uno strumento istruttorio utile a verificare l’avvenuta esecuzione del giudicato, il cui costo deve essere sopportato dall’amministrazione rimasta inadempiente. La liquidazione del compenso dell’ausiliare segue criteri automatici e parametrati, senza che occorra una motivazione analitica quando l’importo sia proporzionato all’entità dell’attività compiuta.
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Nota della Redazione
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