Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti con commissario ad acta (TAR Sicilia n. 273 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve provare il fatto costitutivo del diritto azionato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., mentre incombe sull’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di allegare e provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto medesimo. La mancata costituzione dell’Amministrazione ritualmente evocata impedisce di assolvere tale onere e comporta l’accoglimento del ricorso. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, è applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme diverse da quelle per equa riparazione, con la conseguenza che al Commissario ad acta dirigente della stessa Amministrazione non spetta alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Siracusa un decreto ingiuntivo che riconosceva il diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per il servizio prestato a tempo determinato negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021. Il decreto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. e notificato al Ministero dell’Istruzione e del merito, era passato in giudicato senza esecuzione spontanea.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle spese, con distrazione in favore del difensore. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale del 27 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la domanda di ottemperanza, sussistendo tutti i presupposti di legge. La pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, nonché sul decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non risulta, per converso, che il Ministero abbia dato esecuzione al titolo.
Il passaggio argomentativo centrale attiene alla distribuzione dell’onere probatorio. Richiamando l’art. 2697 cod. civ., il TAR afferma che i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Poiché la ricorrente ha assolto all’onere di provare il fatto costitutivo del diritto secondo l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., spettava all’Amministrazione dimostrare l’inefficacia di quel fatto o l’estinzione del diritto. Tuttavia il Ministero, sebbene evocato, non si è costituito in giudizio, restando così inadempiuto il proprio onere processuale.
Il ricorso è dunque accolto, con ordine all’Amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio.
Sul compenso del Commissario, il Collegio esclude qualsiasi spettanza, poiché si tratta di dirigente della stessa Amministrazione resistente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenuto applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurime decisioni conformi dei tribunali amministrativi regionali.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi 500,00 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente