Emendamento a sorpresa in consiglio comunale e lesione dello ius ad officium (TAR Lombardia n. 1701 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consigliere comunale di minoranza è legittimato ad impugnare la deliberazione del consiglio di cui fa parte quando questa incida in via diretta sul c.d. ius ad officium, comprimendo le prerogative inerenti al mandato. Integra tale lesione l’approvazione di un emendamento presentato in seduta da un assessore senza la prescritta forma scritta e senza il termine di tre giorni precedenti l’adunanza, allorché la modifica non sia di limitata entità e il Sindaco neghi la sospensione richiesta per prenderne visione. La previsione regolamentare posta a tutela della previa conoscenza degli atti è condizione del confronto democratico tra maggioranza e opposizione, e alla deroga per le variazioni di limitata entità va data interpretazione stretta. Resta invece estranea alla legittimazione del consigliere la censura sul merito delle scelte pianificatorie, che attiene a un interesse personale e non al munus.
Il Fatto
I ricorrenti, consiglieri di minoranza del Consiglio comunale di un Comune lombardo, impugnano la deliberazione consiliare con cui è stata approvata la variante generale al Piano di Governo del Territorio, con particolare riguardo agli Ambiti di Trasformazione interessati da nuove destinazioni commerciali e produttive.
Nel corso della seduta, l’Assessore propone un emendamento alla controdeduzione relativa a un’osservazione accolta, dandone mera lettura. I consiglieri di minoranza chiedono la sospensione dei lavori per esaminarlo; il Sindaco la nega. I ricorrenti lasciano l’aula e non partecipano alla votazione. Il Comune eccepisce l’irricevibilità del ricorso e ne contesta la fondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la legittimazione dei consiglieri comunali. Richiamata la giurisprudenza sul punto, afferma che l’impugnazione delle delibere dell’organo di appartenenza ha carattere eccezionale e resta circoscritta alla lesione della sfera giuridica del consigliere, ossia dello ius ad officium. È preclusa la doglianza del semplice dissenso, che trasporrebbe nelle sedi di giustizia il confronto politico.
L’eccezione di irricevibilità è respinta. Per il Consigliere, il termine decorre dalla data della seduta solo se era presente; per l’assente rileva la pubblicazione. Nel caso, il verbale attesta che i ricorrenti avevano lasciato l’aula, e il Comune non prova la piena conoscenza anteriore. Il ricorso è tempestivo. È invece accolta l’eccezione di improcedibilità per carenza di interesse quanto a uno dei ricorrenti, che non risulta tra gli eletti dopo il rinnovo consiliare, essendo il ricorso proposto nella sola qualità di consigliere di minoranza.
Nel merito, il terzo motivo è inammissibile: le censure su motivazione e istruttoria dell’osservazione accolta non attengono allo ius ad officium. Quanto al secondo, la doglianza sul merito della scelta pianificatoria è inammissibile, mentre la censura sulla declaratoria di inammissibilità delle osservazioni presentate dal capogruppo di minoranza è infondata: le forme partecipative dell’art. 13 L.R. n. 12/2005 sono poste a garanzia della partecipazione dei cittadini, e il consigliere che le utilizzi in tale esclusiva qualità ne fa un mezzo eccentrico rispetto al proprio ruolo.
Il primo motivo è ammissibile e fondato. L’art. 22 del Regolamento consiliare impone la presentazione scritta degli emendamenti entro il terzo giorno antecedente l’adunanza, salvo le variazioni di limitata entità. La norma, collocata nel capo sui diritti dei consiglieri, tutela la compiuta conoscenza degli atti come condizione del confronto democratico; la deroga va quindi letta in senso stretto e copre solo il emendamento immediatamente percepibile, senza necessità di letture approfondite. Nel caso, la necessità di chiarimenti diffusi, fino all’intervento del Segretario generale, dimostra il contrario.
Anche la modifica di lieve entità avrebbe dovuto essere presentata in forma scritta, escludendosi la mera verbalizzazione. Il documento non è stato posto a disposizione dei consiglieri, assicurandone solo una proiezione a video, e il diniego di sospensione ha radicalizzato la violazione. Ne deriva una illegittima compressione delle facoltà della minoranza e la lesione del pieno esercizio dello ius ad officium.
La deliberazione impugnata è quindi annullata, nei limiti di cui in motivazione, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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