Rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per documentazione lavorativa fittizia (TAR Lombardia n. 1686 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La produzione di documentazione non veritiera a sostegno di un’istanza di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno integra autonoma e sufficiente ragione di rigetto, che l’amministrazione adotta in termini vincolati. Ove emerga il carattere fittizio del rapporto di lavoro, resta esclusa anche la possibilità di rilasciare il permesso per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, poiché tale previsione presuppone la perdita effettiva del posto di lavoro e non la sua inesistenza. Il giudice amministrativo può fondare la decisione sugli elementi di fatto non contestati dalla parte, ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero presente in Italia, ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, documentando un rapporto di lavoro con una ditta individuale. Il Questore di Milano, con provvedimento del 21 giugno 2024, ha rigettato la domanda rilevando il carattere fittizio del rapporto lavorativo addotto.

Nel provvedimento l’amministrazione ha richiamato una precedente istanza di permesso di lungo periodo fondata su un rapporto con una società risultata inesistente, nonché un distinto diniego adottato dalla Questura su accertamenti relativi alla medesima ditta. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, che in sede cautelare ha sospeso l’atto e richiesto chiarimenti documentati all’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Dagli atti depositati dalla difesa erariale emerge che nel luogo indicato come sede della ditta questa non esiste, che il soggetto indicato come titolare ha disconosciuto la titolarità e che la partita IVA risulta cessata d’ufficio dal febbraio 2024, ai sensi dell’art. 35, comma 15-quinquies, d.P.R. n. 633/1972, per accertata inattività nel triennio precedente.

La Questura ha confermato che i contributi e il rapporto di lavoro invocati si riferiscono a una ditta cessata d’ufficio per inattività. Tali elementi di fatto non sono stati contestati dal ricorrente e possono fondare la decisione ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm., smentendo l’asserto carattere non fittizio del rapporto.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza costante secondo cui la produzione di documentazione non veritiera in sede di istanza di rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno è circostanza di per sé idonea a giustificare, in termini vincolati, la reiezione della richiesta. Vengono citate, tra le altre, TAR Lombardia, Brescia, n. 952/2019, Cons. Stato, Sez. III, n. 1038/2019 e Cons. Stato, Sez. III, n. 5084/2018.

Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude che l’amministrazione dovesse valutare il rilascio del permesso per attesa occupazione ex art. 22 d.lgs. n. 286/1998: la norma opera in caso di perdita del posto di lavoro, mentre nella specie il rapporto è risultato fittizio. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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