Obbligo vaccinale e detrazione di anzianità del militare non vaccinato (TAR Sardegna n. 319 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione del personale militare inadempiente all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, disposta ai sensi dell’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 172/2021, non ha natura sanzionatoria e non viola il principio di proporzionalità, in ragione della temporaneità, dell’assenza di conseguenze disciplinari e della conservazione del posto di lavoro. L’obbligo vaccinale è ancorato all’appartenenza astratta alla categoria e non al concreto svolgimento del servizio, sicché l’assenza per infermità temporanea non esonera, salvo che il militare sia collocato in aspettativa. La norma speciale deroga alle disposizioni generali del Codice dell’Ordinamento Militare ed è di stretta interpretazione: l’Amministrazione non può applicare conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto alla privazione della retribuzione. È pertanto illegittima la detrazione di anzianità pari al periodo di sospensione, non riconducibile alla nozione di emolumento.

Il Fatto

Il ricorrente, militare con grado di Capo di Seconda Classe Nocchiere di Porto in servizio presso una Capitaneria di Porto, riceveva in data 16.12.2021 l’invito a produrre la documentazione relativa all’obbligo vaccinale. Trovandosi in stato continuativo di malattia dal 6.12.2021, comunicava l’impossibilità di sottoporsi alla vaccinazione e chiedeva una proroga del termine.

L’Amministrazione accertava comunque l’inosservanza dell’obbligo e disponeva la sospensione dal servizio dal 31.12.2021 al 19.1.2022, oltre alla detrazione di venti giorni di anzianità. Il ricorso gerarchico veniva respinto; il militare impugnava quindi gli atti davanti al TAR, chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento della retribuzione e il risarcimento del danno da stress e ansia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 4-ter, comma 2, del d.l. n. 44/2021, secondo cui la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati. La disciplina è esaustiva e speciale rispetto alle norme generali sul congedo straordinario, e ha superato il vaglio di costituzionalità nelle sentenze della Corte cost. nn. 14 e 15 del 2023.

Quanto alla pretesa esenzione per lo stato di malattia, il Tribunale osserva che il personale in infermità temporanea resta in servizio: solo decorsi quarantacinque giorni di assenza scatta il collocamento in aspettativa, unica posizione che esonera dall’obbligo secondo la Circolare n. 228670 del 10.12.2021 dello Stato Maggiore della Difesa. L’art. 4-ter ancora l’obbligo al dato astratto dell’appartenenza alla categoria, a prescindere dalla presenza effettiva in servizio.

Il certificato medico del 2017, recante una generica controindicazione alla pratica di vaccini, non equivale alle attestazioni specifiche richieste dalle circolari del Ministero della Salute e non dimostra alcuna esenzione. La sospensione non è sanzionatoria e la mancata retribuzione discende dal principio di corrispettività, trattandosi di impossibilità sopravvenuta imputabile a scelta volontaria del dipendente.

Il Collegio accoglie invece la censura sulla detrazione di anzianità di venti giorni. L’art. 4-ter è norma speciale di stretta interpretazione e non consente all’Amministrazione di imporre conseguenze ulteriori rispetto alla privazione della retribuzione. L’art. 858 del d.lgs. n. 66/2010 prevede la detrazione per cause specifiche, tutte di rilievo disciplinare o riconducibili all’aspettativa privata, non alla sospensione per inadempimento vaccinale.

Il provvedimento di detrazione è quindi annullato, mentre il ricorso è respinto nel resto. La domanda risarcitoria è rigettata per difetto dei presupposti e del nesso causale, poiché la sospensione deriva da fatto imputabile al dipendente. Le spese sono compensate per la parziale reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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