Parere preliminare comunale non chiude il procedimento paesaggistico regionale (TAR Sardegna n. 320 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere favorevole espresso dal Comune in materia di compatibilità paesaggistica, reso in un momento in cui la competenza a provvedere spettava alla Regione, costituisce atto endoprocedimentale non vincolante e non conclude il procedimento. Esso non consuma il potere dell’amministrazione e non ingenera alcun affidamento tutelabile in capo all’istante, non essendo mai stata accertata in via definitiva la compatibilità dell’opera. Il trasferimento della funzione al Comune, disposto dalla L.R. n. 21/2011, abilita l’ente a pronunciarsi per la prima volta in via definitiva, senza necessità di esercitare l’autotutela. È legittimo il diniego fondato sull’assenza dello studio analitico prescritto dal piano paesaggistico, incombente ritenuto necessario anche dalla Regione.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile nel centro storico di Alghero, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato la non compatibilità paesaggistica di una terrazza a tasca realizzata senza titolo e il successivo diniego dell’istanza di accertamento di conformità. Le opere risalgono alla seconda metà degli anni Novanta e furono oggetto di ordine di rimessa in pristino nel 1998, per assenza di concessione e di nulla osta paesaggistico.

Nel 1998 l’interessato presentò istanza di accertamento di conformità; il Comune la respinse nel 2000, ma annullò in autotutela quel provvedimento nel corso del giudizio definito con declaratoria di cessata materia del contendere. Seguì un atto comunale del 2000 recante “preliminare parere favorevole” al mantenimento delle opere. Secondo il ricorrente, da quell’atto sarebbe derivata la definitiva chiusura della fase paesaggistica, con conseguente illegittimità dei provvedimenti del 2023, adottati in assenza dei presupposti dell’autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla qualificazione dell’atto comunale del 2000. Esso è un mero parere preliminare di carattere endoprocedimentale, poiché all’epoca la competenza sulla compatibilità paesaggistica spettava alla Regione ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 28/1998. Il trasferimento della funzione al Comune è avvenuto solo con la L.R. n. 21/2011, che ha introdotto il comma 2 bis nella medesima disposizione, attribuendo all’organo comunale il rilascio dei provvedimenti di cui all’art. 167, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 42/2004.

La natura endoprocedimentale dell’atto emerge dal suo stesso tenore letterale, che esprime un “preliminare parere favorevole”, e trova conferma nella nota regionale con cui, nonostante quel parere, la pratica fu sospesa in attesa dello studio analitico richiesto in sede di approvazione del piano particolareggiato. Il parere, quindi, non era vincolante per la Regione né concludeva il procedimento.

Da ciò il Tribunale trae l’infondatezza di tutte le censure. La normativa è stata rispettata dall’amministrazione anche sul piano della competenza, e il potere del Comune non si era consumato con l’adozione del parere. Il ricorrente non poteva invocare alcun affidamento, neppure in relazione alla sentenza che aveva dichiarato la cessata materia del contendere, non essendo mai stata accertata in via definitiva la compatibilità paesaggistica. Il Comune ha dunque legittimamente concluso il procedimento per la prima volta, senza ricorrere all’autotutela, i cui richiami in ricorso sono inconferenti.

Nel merito, il Collegio ritiene la decisione adeguatamente motivata. Il diniego si fonda sull’incompatibilità dell’opera con il Piano Particolareggiato, per l’assenza, per le terrazze a tasca, di uno studio analitico per ciascun isolato, via e comparto, incombente ritenuto essenziale dalla Regione e non ancora redatto. L’eventuale inerzia dell’ente avrebbe potuto essere reagita dall’interessato tramite il ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., ma ciò non rende illegittimo il diniego.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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