Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulle spese (TAR Calabria n. 192 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il giudicato e la perdurante inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del titolo nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario, una volta scaduto inutilmente il termine, provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, oltre che delle somme oggetto del titolo. Tale estensione dei poteri trova fondamento nel principio di pienezza e concentrazione della tutela giurisdizionale e in ragioni di economia processuale, che impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza per la medesima vicenda di inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente agisce ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione, da parte del Ministero della Giustizia, di un decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, passato in giudicato, con cui era stata riconosciuta in suo favore la somma di € 2.800,00 oltre interessi legali e spese in distrazione. Il provvedimento era stato ritualmente notificato all’amministrazione.
Il ricorrente chiede inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come attestato dalla certificazione in atti. Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89, e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.
L’amministrazione non ha fornito la prova, su di essa gravante, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, benché ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Il Tribunale precisa un limite oggettivo: il pagamento deve riguardare la sola somma individuata in favore del ricorrente, poiché quella delle spese di lite è liquidata al difensore distrattario, che non agisce in questa sede autonomamente a tal fine. Il Collegio dichiara quindi l’obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato mediante pagamento delle somme, degli interessi e delle spese ulteriori del presente giudizio, se documentate, nel termine di 60 giorni.
In caso di inutile scadenza del termine viene nominato commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che, su istanza di parte, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89 del 2001, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Quanto alle spese, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare — fattispecie ritenuta maggiormente affine, non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 — il Collegio stabilisce che, in caso di mancata refusione, al loro pagamento provveda il medesimo commissario. La soluzione si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele, su ragioni di economia processuale e sul richiamo all’art. 95 cod. proc. civ. e all’art. 510 cod. proc. civ. in tema di soddisfacimento delle spese nel processo esecutivo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata