Obbligo vaccinale e differimento per salute sospensione illegittima per carenza motivazione (TAR Campania n. 4834 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, il differimento o l’omissione della vaccinazione per accertato pericolo per la salute e per specifiche condizioni cliniche documentate costituisce evenienza espressamente prevista dalla legge, che l’amministrazione è tenuta a verificare con motivazione congrua. È pertanto illegittimo, per carenza di motivazione e violazione del principio di buon andamento, il provvedimento di sospensione dal servizio fondato su un rilievo generico di “non idoneità” della certificazione medica, quando l’ostacolo concretamente opposto — il difetto del requisito soggettivo del medico certificatore — non è mai stato rappresentato all’interessato in sede procedimentale. L’annullamento della sospensione impone, quale effetto conformativo, il riconoscimento delle somme spettanti per il periodo di illegittima sospensione, con esclusione dei compensi di carattere straordinario.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia in servizio presso la Direzione del Centro Penitenziario di Secondigliano, è stato destinatario di un invito a comprovare l’adempimento dell’obbligo vaccinale ovvero l’omissione o il differimento dello stesso. In data 29.12.2021 l’interessato faceva pervenire certificazione del medico di medicina generale attestante l’impossibilità di sottoporsi alla vaccinazione in ragione delle proprie condizioni psico-fisiche.
Con successiva nota, l’amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di sospensione dal servizio, rappresentando genericamente la non idoneità della documentazione prodotta. Seguiva il decreto di sospensione con decorrenza dal 15.12.2021 e durata massima di sei mesi, senza retribuzione. Il lavoratore impugnava gli atti davanti al TAR, chiedendo altresì la condanna dell’amministrazione alla corresponsione degli emolumenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, e l’art. 4 ter del medesimo decreto, applicabile al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Le disposizioni configurano un obbligo generalizzato per le categorie indicate e individuano in modo esplicito e tassativo i casi di differimento o omissione della vaccinazione, subordinati alla presenza di un accertato pericolo per la salute e di specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.
Il TAR rileva che l’amministrazione ha invitato il ricorrente, in malattia dal 10.12.2021, a esibire la documentazione comprovante la vaccinazione o l’ammissione al differimento. Ricevuta la certificazione medica, la stessa è stata annotata il 4.1.2022 con il rilievo che mancava l’indicazione del medico vaccinatore. Tale ragione ostativa emerge tuttavia solo dalla documentazione prodotta in giudizio dal Ministero e non è mai stata rappresentata al lavoratore in sede procedimentale.
La nota di avvio del procedimento si è limitata a enunciare genericamente la non idoneità della documentazione. Il provvedimento conclusivo risulta così affetto da carenza di motivazione. Il Collegio sottolinea inoltre la violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa: l’ente avrebbe dovuto porre il ricorrente in condizione di comprovare il requisito soggettivo del medico certificatore, secondo quanto prescritto dalla circolare del Ministero della Salute. L’amministrazione, del resto, non ha mai contestato la sussistenza di condizioni di salute sufficienti a giustificare il differimento della vaccinazione.
Assorbite le ulteriori censure, il ricorso è accolto e il provvedimento di sospensione annullato. Dall’accoglimento deriva, quale effetto conformativo, l’obbligo del Ministero di riconoscere le somme spettanti per il periodo di illegittima sospensione, ad eccezione di quelle di carattere straordinario, correlate all’effettivo svolgimento di una specifica attività, in coerenza con TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent. n. 173/2023. Le spese sono liquidate in favore dei procuratori antistatari del ricorrente.
Nota della Redazione
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