Revoca del contributo regionale per decadenza dal termine perentorio (TAR Campania n. 4837 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di un contributo regionale pluriennale per inosservanza, da parte dell’ente beneficiario, del termine perentorio fissato dal legislatore regionale per l’adeguamento del rapporto di mutuo non integra esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma costituisce decadenza accertativa a contenuto sostanzialmente vincolato. Ne deriva l’inapplicabilità del regime proprio della revoca per sopravvenienze e l’esclusione di qualsiasi tutela dell’affidamento, non potendo questo fondarsi su situazioni contra legem. La novella legislativa che ha ricondotto a nuove modalità i mutui già concessi non viola il principio del tempus regit actum, applicandosi ai contributi concessi sotto il precedente regime. Le circolari regionali si limitano a ribadire la perentorietà di un termine già posto dalla legge.
Il Fatto
Un comune campano impugna il decreto dirigenziale con cui la Regione Campania ha revocato il contributo concesso nel 2007 per la copertura delle rate di ammortamento di un mutuo contratto con la CDP, finalizzato al restauro della scala di accesso di un santuario. La revoca si fonda sul mancato avvio, entro il termine perentorio del 23 luglio 2009, dell’iter procedimentale imposto dalla normativa regionale sopravvenuta.
Il comune ricorrente deduce violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 per difetto di interesse pubblico sopravvenuto, lesione dell’affidamento e carenza dei presupposti, sostenendo di aver rilasciato la delegazione di pagamento prima della scadenza. La Regione e la CDP resistono, chiedendo la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di tardività della memoria e della documentazione depositate dalla CDP, risultando rispettati i termini a difesa ex art. 73, comma 1, c.p.a., e ritiene di non indugiare sulle ulteriori eccezioni di rito, essendo il ricorso comunque infondato nel merito.
Sul primo motivo, il Tribunale esclude che l’amministrazione abbia esercitato il potere di revoca per sopravvenienze. L’atto impugnato costituisce decadenza accertativa, ossia provvedimento sanzionatorio fondato sull’accertamento dell’inosservanza di un termine perentorio, con conseguente inapplicabilità del regime dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Non è quindi predicabile alcuna compromissione dell’affidamento, che non può fondarsi su situazioni contra legem: sul punto il Collegio richiama TAR Lombardia Milano n. 2659 del 2023 e TAR Campania Napoli n. 1344 del 2023.
Il Tribunale aderisce all’orientamento della Sezione secondo cui, nei casi di ritiro del beneficio per inosservanza degli adempimenti procedurali, non trovano ingresso le esigenze di tutela dell’affidamento, rilevando invece l’accertamento dell’inadempimento; richiama sul punto Cons. Stato n. 6659 del 2018. La decadenza opera quindi sul piano sanzionatorio e ripristinatorio, non su quello del riesame dell’atto.
Sulla dedotta anteriorità della delegazione di pagamento, la censura non coglie nel segno: la delegazione, pur rilasciata al tesoriere il 20 luglio 2009, è pervenuta in originale alla CDP solo il 3 agosto 2009 e non è stata contestualmente trasmessa agli uffici regionali, con sforamento del termine contestato.
Sulle censure avverso la perentorietà del termine, il Collegio richiama l’art. 3, comma 5, della legge regionale n. 1/2008, come introdotto dall’art. 1 della legge regionale n. 7/2008: gli enti già destinatari di contributi con esposizione diretta della Regione dovevano trasmettere, entro il 23 luglio 2009, la documentazione attestante la capacità di indebitamento diretto, ossia la delegazione ex art. 206 del d.lgs. n. 267/2000. Il termine è ineludibile e la novella si applica ai contributi già concessi, senza violazione del tempus regit actum. Il Collegio fa propri i rilievi di Cons. Stato n. 2838 del 2025, che ha confermato la sentenza della Sezione n. 5302 del 2023. Il ricorso è respinto, con spese compensate e contributo unificato a carico del comune ricorrente.
Nota della Redazione
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