Legittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione del militare non vaccinato (TAR Lazio n. 3012 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, con privazione della retribuzione, disposta nei confronti del militare che non si sottoponga all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 imposto dall’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 172 del 2021. L’imposizione del trattamento sanitario trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e risponde a un bilanciamento non irragionevole né sproporzionato degli interessi coinvolti. La mancata sottoposizione alla vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità di svolgere le mansioni e il venir meno del sinallagma funzionale del contratto, con conseguente non contrasto della mancata corresponsione della retribuzione con gli artt. 3 e 36 Cost. Né è dovuto l’assegno alimentare, poiché la sospensione deriva da una libera scelta del dipendente. Non è configurabile alcun indebito condizionamento ai fini della disciplina sulla sperimentazione clinica, trattandosi di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata e non di sperimentazione.
Il Fatto
Il ricorrente, carabiniere in servizio effettivo presso un Nucleo Radiomobile, ha impugnato innanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui la Legione Carabinieri, accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, ha disposto l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari ma con contestuale privazione della retribuzione.
Il ricorrente ha dedotto la natura generalizzata dell’obbligo, la mancata previsione della possibilità di ricorrere ai tamponi in luogo della vaccinazione, la disparità di trattamento rispetto alla sospensione precauzionale dal servizio e la sproporzionata incidenza sul diritto al lavoro e alla retribuzione, appartenendo a una famiglia monoreddito. Ha inoltre invocato il Regolamento UE n. 536/2014, deducendo un indebito condizionamento di natura finanziaria, e ha chiesto, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, unitamente alla condanna risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui le misure urgenti adottate per fronteggiare la pandemia si applicano in modo generalizzato sul territorio nazionale, configurando la violazione dell’obbligo un elemento di disvalore autonomo e non una mera controversia di pubblico impiego.
È stata altresì respinta l’istanza di sospensione impropria del giudizio, in attesa della pronuncia della Corte di giustizia sul rinvio disposto dal Consiglio di Stato: il ricorrente non ha denunciato il contrasto tra la direttiva 2000/78/CE e il diritto nazionale, sicché le precisazioni del giudice eurounitario non sarebbero rilevanti nel giudizio.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato infondato. I motivi sono stati esaminati congiuntamente e integralmente disattesi. Il Tribunale ha richiamato i principi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023, secondo cui l’imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione nel principio di solidarietà. Tali principi, espressi per il personale sanitario, valgono anche per le altre categorie, tra cui il personale militare, considerati i compiti affidati in materia di difesa e sicurezza pubblica durante il periodo pandemico.
La Corte ha inoltre sottolineato che il ricorrente non ha provato l’assunto secondo cui le proprie mansioni comportino contatti sporadici e non significativi con terzi. Richiamando la sentenza n. 15 del 2023, il Collegio ha ribadito che la sospensione dal servizio e dalla retribuzione rappresenta l’adempimento di un obbligo di sicurezza del datore di lavoro, e che in applicazione del principio di corrispettività l’assenza della prestazione lavorativa rende non contrastante con i parametri costituzionali la mancata corresponsione della retribuzione. Non è dovuto neppure l’assegno alimentare, poiché il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
Il Tribunale ha escluso validità ai tertia comparationis rappresentati dalla sospensione precauzionale per procedimento penale o disciplinare, trattandosi di misura provvisoria e non sanzionatoria. Infine, è stata respinta la tesi dell’indebito condizionamento finanziario: non si è in presenza di una sperimentazione clinica, bensì di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata di farmaci, come attestato dalle autorità competenti. Conseguentemente, è stata respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale e, respinta l’impugnativa, anche la domanda risarcitoria, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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