Obbligo vaccinale, sospensione e diniego dell’assegno alimentare (TAR Sicilia n. 1798 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 172/2021, convertito dalla legge n. 3/2022. L’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto, ma senza retribuzione né altro compenso o emolumento. La mancata sottoposizione a vaccinazione integra una scelta libera e rivedibile del lavoratore, che rende temporaneamente impossibile la prestazione e giustifica, in forza del principio di corrispettività, il diniego anche dell’assegno alimentare. Il contemperamento tra libertà di cura e interesse collettivo non è irragionevole né sproporzionato, e la scelta legislativa di non imporre la ricollocazione a mansioni diverse non viola i principi di eguaglianza e ragionevolezza.
Il Fatto
Il ricorrente, Vigile del Fuoco in assegnazione temporanea presso altra amministrazione, veniva raggiunto dall’invito previsto dall’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 a produrre la documentazione attestante l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2. Non ricevendo risposta adeguata, l’Amministrazione adottava il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa, con decorrenza immediata, senza retribuzione né altro emolumento, con perdita dell’anzianità e senza maturazione delle ferie.
Il ricorrente impugnava la sospensione, l’invito, il provvedimento di decurtazione retributiva e il tacito rigetto dell’istanza di ricollocazione in altra mansione, quest’ultima avanzata in via subordinata con richiesta di assegno alimentare. Dopo la riammissione in servizio, chiedeva in giudizio l’accertamento del diritto a percepire almeno la metà dello stipendio nel periodo di sospensione, oltre al risarcimento del danno, deducendo profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con il diritto europeo e convenzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 2 del d.l. n. 172/2021, convertito dalla legge n. 3/2022, qualifica la vaccinazione come requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa dei soggetti obbligati e disciplina l’invito, l’accertamento dell’inadempimento e la conseguente sospensione, disponendo che per il relativo periodo non siano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Il TAR respinge la censura sulla necessità di una prescrizione medica e del consenso informato: è la legge a imporre la somministrazione, mentre l’esonero o il differimento operano nei casi previsti dall’art. 4, secondo comma, sicché alcun consenso dell’interessato è richiesto. Quanto ai profili costituzionali, il Collegio richiama la Corte cost. sent. n. 15/2023, che ha ritenuto non irragionevole né sproporzionata la preferenza per l’obbligo vaccinale rispetto ai test diagnostici, avendo il legislatore operato un contemperamento tra libertà di cura del singolo e interesse della collettività. La stessa pronuncia ha escluso che sia costituzionalmente imposta la ricollocazione a mansioni diverse per i lavoratori che scelgono di non vaccinarsi.
Sul confronto con il diritto dell’Unione e con la CEDU, il TAR richiama la Corte cost. sent. n. 14/2023 e la giurisprudenza della Corte EDU, Grande camera, 8 aprile 2021, secondo cui la vaccinazione obbligatoria non integra un’ingerenza vietata dall’art. 8 CEDU quando sia conforme a legge, persegua uno scopo legittimo, risponda a un urgente bisogno sociale, sia proporzionata e accompagnata da un sistema sanzionatorio proporzionato. Vengono altresì richiamate la giurisprudenza amministrativa nazionale (TAR Lazio, ord. n. 137/2022; TAR Puglia, n. 461/2022).
Quanto al terzo motivo, il Collegio esclude il diritto all’assegno alimentare. La sospensione del lavoratore non vaccinato rappresenta per il datore l’adempimento di un obbligo di sicurezza inserito nel sinallagma contrattuale; nel periodo di sospensione è carente la prestazione e, in forza del principio di corrispettività, viene meno ogni diritto retributivo, compreso l’assegno alimentare, che l’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021 esclude richiamando ogni emolumento comunque denominato. La comparazione con la sospensione per procedimento penale o disciplinare (art. 82 d.P.R. n. 3/1957) non è proponibile, poiché in quei casi la temporanea impossibilità della prestazione deriva da una rinuncia unilaterale del datore e da fatti ancora da accertare.
Infine, la questione di legittimità costituzionale è dichiarata infondata alla luce delle Corte cost. nn. 185/2023, 186/2023, 14/2023 e 15/2023. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.