Vincolo strumentale di piano e diniego del permesso di costruire in zona (TAR Sicilia n. 1799 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo urbanistico che subordina l’edificabilità di un’area alla preventiva formazione di un piano attuativo costituisce vincolo strumentale, non ablatorio: esso non annulla né riduce il valore del bene e non è soggetto alla decadenza quinquennale prevista dall’art. 9 d.P.R. n. 327/2001. La prescrizione del piano regolatore generale che impone lo strumento esecutivo è vincolante e inibisce l’intervento costruttivo diretto, senza che la sufficiente urbanizzazione della zona o la pregressa violazione del piano da parte dell’Amministrazione possano assumere rilievo equipollente. Il diniego del permesso di costruire fondato sul contrasto con tale destinazione ha natura vincolata, con conseguente esclusione dei vizi di eccesso di potere e della disparità di trattamento.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un terreno in zona territoriale omogenea F1 del Piano Regolatore Generale del Comune di Milazzo, destinata ad attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale. L’area ricadeva nella previsione dell’art. 29 delle Norme Tecniche di Attuazione, che riserva l’attuazione a uno o più piani particolareggiati.
La società ha presentato istanza di permesso di costruire per un edificio residenziale su un lotto residuale, progettato secondo gli indici delle zone B0b. Il Comune ha negato il titolo con provvedimento n. 17 del 27 settembre 2023, rilevando il contrasto con la destinazione F1 e con lo strumento attuativo prescritto. La ricorrente ha impugnato il diniego e gli atti presupposti, deducendo l’inefficacia della destinazione per scadenza del vincolo espropriativo, la falsa rappresentazione dei luoghi, la carenza di istruttoria e la disparità di trattamento rispetto all’edificazione circostante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla qualificazione del vincolo. La decadenza quinquennale dell’art. 9 d.P.R. n. 327/2001 opera solo per i vincoli che producono un effetto sostanzialmente espropriativo. Nel caso di specie le Norme Tecniche di Attuazione realizzano un azzonamento generale finalizzato ad attrezzature e servizi, realizzabili anche dal privato in regime di mercato previa approvazione del piano particolareggiato.
Sul punto il Tribunale richiama l’indirizzo secondo cui il vincolo che subordina l’edificabilità all’inserimento in un programma o alla formazione di uno strumento esecutivo configura una condizione procedurale alla edificabilità, non uno schema ablatorio (richiamati TAR Campania, Sez. VIII, n. 3744 del 2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5 del 2013). Il fondo resta quindi assoggettato alla destinazione impressa dal piano, che vincola l’Amministrazione nel rilascio dei titoli edilizi.
L’inerzia comunale nella formazione del piano attuativo non muta l’esito. Il progetto presentato non è comunque consentito dalla destinazione della zona e la previsione che impone la pianificazione di dettaglio è essa stessa vincolante: non è ammesso l’intervento costruttivo diretto, salvo il caso del lotto intercluso, che non ricorre perché richiede un progetto del tutto conforme al piano regolatore. Il Collegio richiama il principio per cui il rispetto delle previsioni che impongono la pianificazione di dettaglio è regola generale e imperativa, non superabile invocando la sufficiente urbanizzazione della zona né l’imposizione delle opere di urbanizzazione all’atto del titolo (richiamata Cons. Stato, Sez. IV, n. 3699 del 2010).
Il Tribunale richiama inoltre l’art. 4 legge regionale n. 16/2016, che nelle aree prive di strumenti attuativi consente solo interventi tassativi, di entità incompatibile con la nuova costruzione richiesta. Le ragioni del diniego assumono pertanto portata vincolata, con esclusione dei dedotti profili di eccesso di potere.
Quanto alla disparità di trattamento, il Collegio osserva che il destinatario di un provvedimento illegittimo non può invocare il provvedimento più favorevole rilasciato illegittimamente a un terzo in situazione analoga (richiamata Cons. Stato, Sez. VI, n. 4867 del 2014). Il ricorso è respinto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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