Ottemperanza al giudicato amministrativo e acquisizione sanante senza obbligo di acquisizione (TAR Sicilia n. 1796 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a una sentenza del giudice amministrativo che abbia condannato la pubblica amministrazione a restituire i beni illegittimamente occupati, ovvero, in alternativa, ad acquisirli ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, spetta al giudice amministrativo verificare l’adempimento e nominare il commissario ad acta in caso di inerzia. L’ampia formulazione del decisum consente di dare esecuzione alla decisione in forme compatibili con la situazione sopravvenuta. Qualora non sia possibile la restituzione, l’amministrazione deve comunque provvedere all’acquisizione e corrispondere il risarcimento del danno, ma può anche limitarsi a corrispondere quanto dovuto senza alcuna acquisizione postuma, risultando in tal modo soddisfatto l’interesse sostanziale del ricorrente. Il ricorso in ottemperanza va notificato alle parti formali del giudizio di cognizione, non ai soggetti che, pur evocati, non siano stati destinatari di domande o statuizioni.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto al TAR Sicilia l’esecuzione della sentenza della Sezione n. 1100/2023 del 31 marzo 2023, notificata e non appellata. Con quella pronuncia il Tribunale aveva condannato il Comune a restituire i beni occupati, previa riduzione in pristino, e a risarcire il danno per il periodo di occupazione illegittima, ovvero, in alternativa, ad acquisire i beni ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 o tramite altra forma di acquisto legittimo.

Dopo l’avvio del procedimento e alcune interlocuzioni, il Comune ha formulato diverse offerte, l’ultima delle quali a titolo transattivo, non accettate dagli interessati. L’amministrazione non ha fornito ulteriori risposte, così i ricorrenti hanno proposto il giudizio di ottemperanza. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla cooperativa, al condominio e ai proprietari degli alloggi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi dell’esecuzione di una propria pronuncia. Il profilo concernente le concrete modalità di ottemperanza e l’eventuale interferenza con sopravvenuti diritti di terzi costituisce questione distinta dal riparto di giurisdizione.

Quanto alla legittimazione passiva e all’integrità del contraddittorio, il Tribunale richiama l’art. 114, primo comma, c.p.a., che impone la notifica del ricorso a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza. Sulla scorta di Cons. Stato, Sezione VI, n. 1781 del 2015, esclude però che la notifica sia necessaria nei confronti dei soggetti che, pur formalmente evocati nella causa definita, non siano stati destinatari di domande o statuizioni. La cooperativa e il condominio non sono quindi parti necessarie; i proprietari degli alloggi, non avendo partecipato al giudizio, restano estranei, salvo il loro diritto di contestare la decisione nelle forme di rito.

Nel merito, la Sezione osserva che la sentenza portata in esecuzione ha condannato il Comune a restituire i beni ovvero ad acquisirli, anche tramite altra forma di acquisto legittimo. L’ampia formulazione del decisum consente di dare esecuzione alla decisione in forme compatibili con la situazione sopravvenuta.

Il Collegio precisa che non è indispensabile il ricorso allo strumento dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, avendo il Tribunale fatto riferimento a ogni altra forma di acquisto legittimo. Tenuto conto del conflitto potenziale con situazioni proprietarie consolidatesi nel tempo, il Comune potrà anche limitarsi a corrispondere agli interessati quanto dovuto, senza alcuna acquisizione postuma, essendo in tal modo soddisfatto l’interesse sostanziale fatto valere.

Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Comune di dare esecuzione nel termine di sessanta giorni e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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