Improcedibile l’ottemperanza se il MASE devolve al Consiglio dei Ministri il contrasto sul concerto VIA del MIC (TAR Molise n. 314 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di valutazione di impatto ambientale, il superamento del termine per l’adozione del concerto da parte del Ministero della Cultura non determina la formazione del silenzio-assenso ex art. 17-bis l. n. 241/1990, né l’inefficacia dell’atto tardivo ex art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990, atteso che la disciplina dell’art. 25 d.lgs. n. 152/2006 prevede uno specifico meccanismo di potere sostitutivo (ora comma 2-quater), incompatibile con la formazione dell’assenso tacito. La richiesta del Ministero dell’Ambiente di rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. n. 400/1988, in presenza di un contrasto tra Amministrazioni, costituisce atto idoneo a far venir meno l’inerzia e determina l’improcedibilità dell’azione di ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse. La delibera del Consiglio dei Ministri è atto autonomo di alta amministrazione, non meramente endoprocedimentale, e conclude il procedimento di VIA.
Il Fatto
La società ricorrente, avendo ottenuto dal TAR Molise la sentenza n. 34/2025 che ordinava al MASE e al MIC di concludere il procedimento di VIA per un impianto agrivoltaico, lamentava la perdurante inerzia delle Amministrazioni e proponeva azione di ottemperanza e, in subordine, azione avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sul concerto del MIC. Con motivi aggiunti impugnava il parere negativo reso dalla Soprintendenza Speciale PNRR e la successiva rimessione della decisione al Consiglio dei Ministri, disposta dal MASE per il contrasto tra il parere positivo dell’ISPRA e il diniego di concerto del MIC.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dichiarata l’estromissione della Regione Molise e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha rilevato che, in esecuzione della sentenza n. 34/2025, il MASE aveva attivato l’ISPRA, richiesto il concerto al MIC e sollecitato più volte il riscontro, senza rimanere inerte. Il procedimento si era concluso con la rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. n. 400/1988, in ragione del dissenso tra le Amministrazioni coinvolte. Tale atto, secondo il giudice, fa venir meno l’inerzia del MASE e comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’azione di ottemperanza.
Quanto alla tesi della formazione del silenzio-assenso sul concerto del MIC, il Tribunale ha richiamato il proprio precedente (TAR Molise n. 103/2025), condividendo l’orientamento per cui la previsione di un meccanismo di potere sostitutivo — oggi disciplinato dal comma 2-quater dell’art. 25 d.lgs. n. 152/2006 — è incompatibile con l’operatività del silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis l. n. 241/1990. La persistenza di un pieno potere decisionale in capo all’Amministrazione, pur dopo la scadenza del termine, esclude radicalmente la formazione dell’assenso tacito, come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Il Collegio ha poi qualificato l’atto del 3 febbraio 2026 della Soprintendenza Speciale PNRR, ancorché denominato “parere tecnico”, come diniego di concerto sullo schema di provvedimento predisposto dall’ISPRA. Ne ha conseguentemente escluso sia l’inefficacia per tardività sia la nullità, ritenendo generiche le relative domande. Le censure di merito avverso le valutazioni archeologiche e paesaggistiche sono state dichiarate improcedibili, trattandosi di atti endoprocedimentali non immediatamente lesivi, impugnabili solo unitamente alla delibera del Consiglio dei Ministri.
Infine, la Corte ha ritenuto legittima la devoluzione al Consiglio dei Ministri: l’ordinamento, per il superamento del contrasto tra Amministrazioni nel procedimento di VIA, non prevede strumenti diversi dalla procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. n. 400/1988. La delibera del Consiglio dei Ministri costituisce un atto autonomo di alta amministrazione, che armonizza gli interessi pubblici contrastanti e sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, concludendo il procedimento.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.